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Sentenza

Sentenza n. 1890/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia d’urgenza, nonché atti successivi di ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura avviata per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Nel corso della camera di consiglio ha precisato che la contestazione riguardava l’esistenza del potere di Azienda Zero di indire una nuova procedura, essendo subentrata nella gestione delle procedure di reclutamento del personale delle aziende del Servizio sanitario regionale mentre una procedura già avviata dall’azienda ospedaliera era in corso. Azienda Zero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, indicando la giurisdizione del giudice ordinario e facendo salvi gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non ha natura concorsuale: non comporta l’immissione in servizio né una progressione verticale, ma attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica e revocabile, nell’esercizio di un potere privatistico. La giurisdizione ordinaria vale anche per la controversia sulla pretesa mancanza di potere di Azienda Zero di indire una nuova procedura su un incarico già oggetto di procedura avviata. Spese compensate, in considerazione della pronuncia in rito e della recente pronuncia giurisprudenziale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’ articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 , come modificato dall’ articolo 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l’immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l’attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non è una procedura concorsuale e costituisce esercizio di un potere privatistico; le controversie relative appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’ articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 , come modificato dall’ articolo 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l’immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l’attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Il giudice amministrativo non conosce delle controversie sul conferimento di tali incarichi in base alla riserva per le procedure concorsuali prevista dall’art. 63, comma 4, poiché la procedura non ha natura concorsuale.

  • art. 11 c.p.a.

    sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello civile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvi gli effetti di legge di cui all’art. 11 c.p.a.;

    La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è resa salva la possibilità di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria: l’incarico attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica e revocabile, senza comportare l’immissione in servizio o una progressione verticale, e il relativo conferimento esprime un potere privatistico, non amministrativo.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse comprende anche la contestazione della sussistenza del potere dell’azienda sanitaria di avviare una nuova procedura per un incarico già oggetto di una procedura precedente.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la pronuncia può fare salvi gli effetti della domanda secondo l’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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