Sentenza n. 1890/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia d’urgenza, nonché atti successivi di ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura avviata per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Nel corso della camera di consiglio ha precisato che la contestazione riguardava l’esistenza del potere di Azienda Zero di indire una nuova procedura, essendo subentrata nella gestione delle procedure di reclutamento del personale delle aziende del Servizio sanitario regionale mentre una procedura già avviata dall’azienda ospedaliera era in corso. Azienda Zero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, indicando la giurisdizione del giudice ordinario e facendo salvi gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non ha natura concorsuale: non comporta l’immissione in servizio né una progressione verticale, ma attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica e revocabile, nell’esercizio di un potere privatistico. La giurisdizione ordinaria vale anche per la controversia sulla pretesa mancanza di potere di Azienda Zero di indire una nuova procedura su un incarico già oggetto di procedura avviata. Spese compensate, in considerazione della pronuncia in rito e della recente pronuncia giurisprudenziale richiamata.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’ articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 , come modificato dall’ articolo 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l’immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l’attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non è una procedura concorsuale e costituisce esercizio di un potere privatistico; le controversie relative appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’ articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 , come modificato dall’ articolo 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l’immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l’attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
Il giudice amministrativo non conosce delle controversie sul conferimento di tali incarichi in base alla riserva per le procedure concorsuali prevista dall’art. 63, comma 4, poiché la procedura non ha natura concorsuale.
art. 11 c.p.a.
sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello civile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvi gli effetti di legge di cui all’art. 11 c.p.a.;
La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è resa salva la possibilità di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria: l’incarico attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica e revocabile, senza comportare l’immissione in servizio o una progressione verticale, e il relativo conferimento esprime un potere privatistico, non amministrativo.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse comprende anche la contestazione della sussistenza del potere dell’azienda sanitaria di avviare una nuova procedura per un incarico già oggetto di una procedura precedente.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la pronuncia può fare salvi gli effetti della domanda secondo l’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →