Cassazione Penale, Ordinanza n. 04570/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di indebito utilizzo di carta di pagamento. Il ricorso articolava un unico motivo, qualificato come violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., ma sostanzialmente mirava a una rilettura del merito e a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte rileva che le doglianze riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, la quale aveva ritenuto integrati sia l'elemento materiale sia quello psicologico del reato, valorizzando il fatto che la somma oggetto di imputazione era confluita sulla carta PostePay intestata al ricorrente, il suo costante utilizzo della carta e l'immediato prelievo della somma derivante dall'indebito utilizzo della carta smarrita dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito perché formalmente presentato come violazione di legge ma in realtà volto a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione del merito, attività precluse in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato la mancanza di specificità del motivo, poiché esso non si confrontava criticamente con la congrua e puntuale motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
È il titolo di reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma ritiene corretta la valutazione di sussistenza del fatto sul piano materiale e psicologico compiuta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre formalmente una violazione di legge quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura del merito e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa di questioni già esaminate e disattese in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione congrua e puntuale sulla sussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo, il ricorso che non ne individui specifici vizi logici o giuridici è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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