Cassazione Penale, Sentenza n. 48600/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), sostenendo che il ritardo accertato di soli 11 minuti nella partenza del treno, derivante dal suo rifiuto di abbandonare lo scompartimento, non integrasse la fattispecie incriminatrice. Deduceva altresì che il convoglio avrebbe potuto recuperare il tempo perso durante il viaggio e che il ritardo sarebbe stato causato dalla scelta degli operanti di non accompagnarlo coattivamente fuori dal vagone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato come la condotta del ricorrente, consistita nel rifiuto di lasciare lo scompartimento, abbia cagionato un ritardo di 11 minuti nella partenza del treno e tale ritardo sia idoneo a costituire un'apprezzabile alterazione della funzionalità del servizio pubblico di trasporto, integrando il reato previsto dall'art. 340 c.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. In sede di appello era stato altresì dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione all'art. 651 c.p. e rideterminata la pena a 25 giorni di reclusione per l'art. 340 c.p.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che anche una temporanea alterazione del servizio pubblico, purché idonea ad incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità di una parte del servizio, può integrare il reato di interruzione o turbamento del pubblico servizio.
art. 651 c.p.
Richiamata nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico del ricorrente rispetto al rifiuto di indicazioni sulla propria identità; qui la Cassazione non ha censurato tale valutazione di prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto sulla base delle conclusioni depositate dalle parti.
Giurisprudenza: Sez. VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018 (Rv. 274836)
Precedente richiamato a sostegno del principio che la fattispecie di art. 340 c.p. si realizza anche quando la condotta non interrompe l'intero servizio pubblico ma compromette in modo apprezzabile il regolare svolgimento di una sua parte (es. impedimento alla partenza in orario di un mezzo di trasporto).
Massime di principio
- Per l'art. 340 c.p. non è necessario che la condotta interrompa totalmente il servizio pubblico: anche una temporanea alterazione che incida in modo apprezzabile sulla funzionalità di una parte del servizio può integrare il reato.
- Il dato quantitativo del ritardo (es. 11 minuti) va valutato in relazione all'apprezzabilità dell'impatto sul servizio: ritardi apparentemente modesti possono essere ritenuti penalmente rilevanti se ostacolano il regolare svolgimento del servizio.
- La responsabilità penale può essere riconosciuta anche se il comportamento degli operatori (ad es. il rifiuto di usare la forza per allontanare la persona) ha contribuito alla durata del disagio: la valutazione si concentra sull'idoneità della condotta dell'imputato a produrre il turbamento.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mancata confutazione delle ragioni del giudice di merito può portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
- Chi propone ricorso infondato rischia condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se non emerge l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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