Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società, destinatarie di cartelle di pagamento per contributi consortili relativi all’anno 2014 e concernenti immobili di loro proprietà, avevano impugnato cumulativamente gli atti innanzi al giudice tributario. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata, da parte dell’ente, la sottoposizione del piano di classifica ai controlli prescritti e l’esistenza del beneficio specifico. In appello, il consorzio aveva ottenuto dalla CTR una declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, sul rilievo di differenze fattuali tra le posizioni dei contribuenti e, in particolare, degli indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sugli importi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 103 c.p.c. per avere la CTR escluso l’ammissibilità del ricorso congiunto nonostante la decisione dipendesse da questioni identiche; 2) violazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992 per aver ritenuto ostativa all’ammissibilità la sola diversità degli importi e dei parametri di quantificazione; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva aggiunto valutazioni di merito affermando che l’appello andava comunque respinto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo ammissibile nel processo tributario il ricorso collettivo-cumulativo proposto da più soggetti contro distinte cartelle di pagamento quando la decisione dipenda da identiche questioni di diritto e di fatto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le ulteriori considerazioni di merito contenute in una sentenza che ha definito il giudizio in rito non hanno autonoma valenza decisoria e non sono quindi separatamente impugnabili.
Norme richiamate
art. 103 c.p.c.
nel processo tributario è applicabile, in via di rinvio ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la disciplina del litisconsorzio facoltativo; è quindi ammissibile il ricorso congiunto di più soggetti contro distinti atti quando vi siano questioni comuni tali da condurre a una decisione unitaria
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
rinvia al codice di procedura civile per quanto non espressamente disposto e nei limiti di compatibilità, consentendo l’applicazione dell’art. 103 c.p.c.
artt. 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992
sono richiamati dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità del ricorso cumulativo; la Corte conferma che la disciplina tributaria non esclude il cumulo soggettivo nei casi di questioni identiche
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per censurare la violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per censurare la decisione di inammissibilità del ricorso collettivo
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al requisito di motivazione delle sentenze tributarie
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione delle decisioni
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
viene richiamato il principio secondo cui il litisconsorzio tributario è configurabile quando l’atto impositivo sia unitario e coinvolga una pluralità di soggetti rispetto a una fattispecie costitutiva comune dell’obbligazione
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel confronto con l’orientamento più rigoroso, che esigeva un nesso concreto tra atto impugnato e contestazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, in assenza di una disciplina espressa incompatibile, trova applicazione l’art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo: più contribuenti possono proporre un ricorso congiunto anche contro atti distinti, se la definizione delle controversie dipende da questioni comuni di fatto e di diritto.
- La diversità degli importi richiesti o dei parametri di quantificazione non basta, di per sé, a rendere inammissibile il ricorso cumulativo; se le questioni controverse sono comuni, il giudice può al più disporre la separazione delle cause connesse.
- In materia di contributi consortili, l’ammissibilità del ricorso collettivo non è esclusa dalla sola allegazione di differenze negli indici di beneficio idraulico o economico, quando le censure investono profili identici quali motivazione dell’atto, controlli sul piano di classifica, presunzione di beneficio e perimetro di contribuenza.
- Quando il giudice definisce il processo in rito dichiarando inammissibile l’atto introduttivo, le eventuali ulteriori affermazioni sul merito hanno natura meramente ipotetica e non sono autonomamente impugnabili.
- Nel processo tributario, il litisconsorzio si collega all’unitarietà della fattispecie costitutiva dell’obbligazione e alla posizione inscindibilmente comune dei soggetti coinvolti, non a una mera identità astratta delle questioni prospettate.
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