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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36535/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una società cooperativa nei confronti di un'altra società cooperativa per il pagamento del saldo di mensilità dovute in relazione a un contratto di appalto per servizi di pulizia stipulato nel 2006 nell'ambito di un'ATI con un ministero. L'opponente aveva contestato i decreti ingiuntivi con due opposizioni poi riunite, chiedendo di opporre in compensazione le somme che essa asseriva di avere già versato, in esecuzione di una transazione e/o di pagamenti effettuati ai dipendenti della creditrice a seguito di pignoramento presso terzi. In appello la corte ha rigettato il gravame, ritenendo: che non vi fosse sovrapposizione tra le somme pagate ai lavoratori pignoranti, relative a crediti anteriori a maggio 2011, e le somme pretese nei decreti ingiuntivi, relative ai mesi di giugno-settembre 2011; e che la cancellazione della società creditrice dal registro delle imprese, unitamente alla mancata richiesta di pagamento e alla cessazione dell'attività, non fosse sufficiente a dimostrare una remissione del debito. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1236 c.c., sostenendo che la cancellazione d'ufficio della creditrice, il mancato deposito dei bilanci, la mancata iscrizione del credito nell'ultimo bilancio e la mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi, insieme ad altre circostanze, integrassero rinuncia/remissione del credito; 2) violazione degli artt. 35 e 112 c.p.c., per non avere la corte considerato l'eccezione di compensazione fondata su un controcredito omogeneo, liquido ed esigibile; 3) violazione degli artt. 112 e 546 c.p.c., per avere ritenuto non sovrapponibili i pagamenti fatti ai lavoratori pignoranti e le somme dovute alla creditrice, mentre, secondo la ricorrente, il pignoramento presso terzi rendeva indisponibili le somme dovute nei limiti di legge anche per le mensilità successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione d'appello perché la cancellazione della società dal registro imprese e la cessazione dell'attività non comportano automaticamente la remissione del credito: la rinuncia richiede una volontà negoziale inequivoca, che può essere anche tacita ma deve risultare da circostanze univoche; la mancata appostazione del credito in bilancio è solo un elemento presuntivo da valutare caso per caso e, nel caso specifico, la cancellazione d'ufficio di una cooperativa per mancato deposito del bilancio non integra di per sé una presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia. Quanto ai motivi secondo e terzo, li ha ritenuti infondati perché miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dai giudici di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qui non effettivamente dedotto in modo pertinente. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle opposizioni e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di sindacare la valutazione di merito delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice

  • art. 1236 c.c.

    la remissione del debito richiede una manifestazione di volontà del creditore, anche tacita, ma inequivoca; non è sufficiente il solo silenzio o la mera mancata richiesta del pagamento

  • art. 2727 c.c.

    la volontà di rinunciare a un credito può essere desunta in via presuntiva solo caso per caso, sulla base di circostanze univoche, non per automatismo derivante dalla sola mancata indicazione in bilancio

  • art. 2545 septiesdecies c.c.

    la cancellazione d'ufficio della cooperativa per mancato deposito dei bilanci non vale, di per sé, come prova automatica della rinuncia al credito

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato in tema di dedotta compensazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché incentrata su una diversa lettura dei fatti

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata respinta perché la corte d'appello si è pronunciata sulla questione, mentre la censura mirava in realtà alla ricostruzione del fatto

  • art. 546 c.p.c.

    nel pignoramento presso terzi il terzo è tenuto a dichiarare e custodire le somme effettivamente pignorate nei limiti del vincolo esecutivo; la contestazione sulla sovrapposizione dei crediti è stata tuttavia ritenuta una questione di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma di coordinamento che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • La remissione del debito o rinuncia al credito non può essere presunta automaticamente dalla sola cancellazione della società creditrice dal registro delle imprese o dalla mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione; occorre accertare, caso per caso, circostanze univoche da cui desumere una volontà abdicativa inequivoca.
  • La mancata appostazione di un credito nel bilancio di liquidazione può al più costituire un indizio, ma non basta da sola a integrare la prova della rinuncia, soprattutto quando la cancellazione sia avvenuta d'ufficio per omesso deposito dei bilanci.
  • Il giudizio di cassazione non è sede per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, nei rigorosi termini dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Nel pignoramento presso terzi, l'apprezzamento della coincidenza o meno tra crediti assoggettati a vincolo esecutivo e crediti dedotti in compensazione o in pagamento è questione di merito, non censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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