Cassazione Penale, Sentenza n. 2155/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. (attenuante della collaborazione/dissociazione) e aveva rideterminato la pena in sei anni e due mesi di reclusione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), sostenendo che le sue dichiarazioni avevano ricostruito con dovizia di particolari l'intera vicenda (movente, ruoli, armi, dinamica, luoghi e orari) e che senza la sua collaborazione molte informazioni sarebbero rimaste ignote. Pertanto, a suo avviso, il contributo doveva essere ritenuto oggettivamente utile e decisivo e avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'attenuante e una riduzione ulteriore della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato la valutazione dei giudici di merito (c.d. "doppia conforme") secondo cui le dichiarazioni di Avventurato non avevano carattere decisivo, essendo il quadro probatorio già fortemente delineato da intercettazioni, accertamenti di polizia giudiziaria, dichiarazioni di terzi e immagini di videosorveglianza; pertanto non sussisteva il requisito di 'decisività' richiesto dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Il rigetto del ricorso ha comportato altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza attenuante della collaborazione/dissociazione (comma 3) richiede che il contributo dichiarativo sia oggettivamente utile e decisivo per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione/neutralizzazione degli autori. Non si applica quando il quadro probatorio precedente è già sufficiente a individuare i concorrenti nel reato.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione/eccesso di pena).
principio della "doppia conforme" (giurisprudenza di legittimità)
Quando la sentenza d'appello si integra e si salda con la motivazione di primo grado, le due pronunce formano un unico corpo motivazionale; la Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito se la motivazione è coerente.
Massime di principio
- L'attenuante della collaborazione ex art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. richiede un contributo dichiarativo oggettivamente decisivo per l'accertamento dei fatti o per la cattura/individualizzazione di altri responsabili; non basta la semplice confessione o la descrizione di circostanze non determinanti.
- Se il contributo del dichiarante interviene in una fase in cui il quadro probatorio è già solido e i concorrenti sono identificabili tramite altri elementi (intercettazioni, immagini, accertamenti), la collaborazione difficilmente sarà considerata decisiva.
- La Cassazione non rivede la persuasività o la valutazione di merito delle prove quando l'appello e il primo grado offrono una motivazione congrua e coerente (effetto della 'doppia conforme'); il ricorrente deve invece dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Per aumentare le probabilità di riconoscimento dell'attenuante, la collaborazione deve apportare elementi nuovi, non ricavabili dalle prove già in possesso degli organi inquirenti, e tali da incidere concretamente sulla decisione o sulle investigazioni.
- In sede di cassazione la critica ai giudizi di fatto è preclusa salvo che non emerga un vizio logico-giuridico nella motivazione; la strategia difensiva in casi simili dovrebbe mirare a dimostrare l'insufficienza o l'irrilevanza delle prove di riscontro, o errori interpretativi della norma applicata.
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