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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16585/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da due intimazioni di pagamento notificate a un contribuente, fondate su undici cartelle di pagamento per imposte dirette e IVA. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente, dichiarando prescritti alcuni dei crediti portati dalle cartelle. L'agente della riscossione proponeva appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine per impugnare. In Cassazione l'agente della riscossione deduceva un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente calcolato il termine lungo per proporre appello in 180 giorni anziché in 6 mesi; il controricorrente sosteneva invece la correttezza della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nel processo tributario, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si computa in mesi e non in giorni. Poiché la sentenza di primo grado non era stata notificata ed era stata depositata il 9 ottobre 2018, il termine semestrale scadeva il 9 aprile 2019; essendo l'appello spedito proprio in tale data, esso doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame e delle questioni assorbite, oltre che per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge processuale dedotto in cassazione.

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la regola di computo dei termini a mesi e non a giorni.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare, nel processo tributario, va calcolato in 6 mesi e non in 180 giorni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata la memoria depositata dalla parte resistente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. si calcola in mesi e non in giorni: il semestre decorre e scade secondo il computo civilistico dei mesi.
  • Quando la sentenza di primo grado non è stata notificata, l'impugnazione è tempestiva se proposta entro sei mesi dal deposito della decisione, dovendosi escludere un calcolo in 180 giorni.
  • La declaratoria di tardività dell'impugnazione è erronea se il giudice d'appello ha applicato un criterio di computo del termine incompatibile con la disciplina processuale civile richiamata nel processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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