Cassazione Penale, Ordinanza n. 14361/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta era incompatibile con il principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di applicabilità della sospensione feriale al termine per il deposito della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva contro l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna di primo grado per reati fallimentari. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che alla redazione e al deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini; in tal modo contestava la base della declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile perché fondato su un assunto interpretativo incompatibile con la giurisprudenza consolidata della Corte.
Norme richiamate
art. 544 c.p.p.
La censura difensiva pretendeva di applicare la sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza; la Corte ha escluso tale lettura in quanto contrastante con la giurisprudenza consolidata.
artt. 216, 219 e 223 l. fall.
Indicano i reati fallimentari per i quali era intervenuta la condanna di primo grado confermata nella sostanza dalla mancata ammissione dell'appello.
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586
Richiamata quale precedente di legittimità consolidato incompatibile con la tesi del ricorrente sull'applicabilità della sospensione feriale al termine di deposito della sentenza.
Massime di principio
- La censura di legittimità è inammissibile quando si fonda su una tesi interpretativa già smentita dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, specie se espressa dalle Sezioni Unite.
- La sospensione feriale dei termini non si estende, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, al termine per la redazione e il deposito della sentenza previsto dall'art. 544 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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