Cassazione Penale, Sentenza n. 40022/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiedei era accusato di aver formato e trasmesso una falsa ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale (artt. 476 e 482 c.p.), alterando digitalmente un file di ricevuta riferito ad altro immobile e inoltrandolo all'arch. Alessandri, che lo ha poi stampato e prodotto al Comune. In cassazione il ricorrente contestava: 1) che il documento fosse solo una copia di un atto inesistente e quindi penalmente irrilevante (richiamando Sez. U. Marcis), sostenendo che non vi fosse stata alterazione telematica del documento originale; 2) la non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione del ruolo dell'imputato; 3) la illegittimità del diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la ricevuta falsificata ha natura di documento informatico nativo e che la falsificazione può consistere nella manipolazione del file digitale e nella stampa della risultante "ricevuta", indipendentemente dal fatto che l'alterazione non sia avvenuta tramite canali telematici al momento della stampa. Ha precisato che il reato di falsità materiale commessa dal privato si consuma con la formazione del documento falso e non con il solo uso; la difesa dell'impossibilità del reato è infondata. Sono state ritenute corrette le valutazioni sulla non applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis e sul diniego della non menzione, stante il ruolo professionale dell'imputato e le conseguenze della condotta. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna a 9 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e delle statuizioni accessorie e di spese.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Rilevanza dell'articolo quale norma che punisce la falsificazione di documenti: la Corte ritiene che rientrino nel concetto anche i documenti informatici nativi la cui stampa sia stata manipolata digitalmente
art. 482 cod. pen.
Riferimento alla falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative; la consumazione si verifica con la formazione del documento falso
art. 49 cod. pen.
Il giudice respinge la tesi del reato impossibile: l'accertamento della falsità e l'inganno di un professionista qualificato escludono l'impossibilità
art. 131-bis cod. pen.
Valutazione negativa dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte conferma che il giudizio sulla tenuità si effettua con i criteri di art. 133 c.p. e tiene conto del ruolo professionale e delle conseguenze dell'azione
art. 175 cod. pen.
Il diniego del beneficio della non menzione è giustificato in relazione alla gravità collegata all'esercizio di attività professionale connessa ad attività edilizia
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per valutare la gravità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis: la Corte prende in considerazione gli elementi ritenuti rilevanti (es. ruolo dell'autore, modalità dell'azione, intenzionalità)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
riferimento alla facoltà di requisitoria scritta in Cassazione
Norma processuale richiamata per la modalità di trattazione della requisitoria scritta del P.G. in sede di cassazione
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione e alla formulazione dei motivi
Massime di principio
- Un documento informatico mantiene la sua natura anche quando la risultante viene stampata: la stampa non trasforma automaticamente l'atto in una "fotocopia" priva di rilevanza penale
- La falsificazione può consistere nella manipolazione del file digitale originario anche se la diffusione o la produzione cartacea avviene successivamente; la consumazione del reato si realizza con la formazione del documento falso, non con il solo uso
- La difesa basata sulla 'impossibilità' del reato richiede elementi robusti: la scoperta della falsità non impedisce di per sé la configurabilità del reato se il falso ha indotto in errore almeno un soggetto competente
- Per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è necessario valutare concretamente gli elementi di gravità secondo art. 133 c.p.; il ruolo professionale e le conseguenze dell'azione possono escludere la tenuità
- Il diniego della non menzione (art. 175 c.p.) può essere motivato dalla natura professionale dell'attività e dalla violazione di funzioni inerenti all'esercizio di tale attività
- In contestazioni su documenti informatici la prova della modalità di formazione e alterazione del file digitale è centrale; tuttavia, anche l'esistenza di elementi che dimostrano uso di file pertinenti ad altri atti (es. ricevuta riferita ad altro immobile) rafforza la configurabilità della falsità
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