Cassazione Penale, Sentenza n. 49621/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, detenuto con patologie soprattutto della colonna vertebrale (paralisi arto inferiore sinistro, deambulazione su sedia a rotelle), ha chiesto il differimento della pena o la detenzione domiciliare per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda ritenendo le condizioni gestibili in carcere, nonostante non avesse ricevuto dal carcere informazioni decisive sulla piena "fronteggiabilità" delle cure e non avesse disposto la perizia medico-legale richiesta dalla difesa. In cassazione si è denunciata carenza e contraddittorietà della motivazione e omissione di un accertamento peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati (rilevando fondate le censure relative alla carenza motivazionale e all'omessa istruttoria peritale), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di omissis per un nuovo giudizio nel quale dovranno essere colmate le lacune motivazionali, valutata concretamente la compatibilità delle cure in ambiente carcerario e, se necessario, disposta consulenza/perizia medico-legale. Il giudice di merito dovrà altresì bilanciare la tutela della salute con le esigenze di prevenzione della pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen.
Imposta il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena quando una malattia particolarmente grave renda le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione e non rispondenti ai trattamenti disponibili.
art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.
Prevede il differimento facoltativo della pena per il caso di grave infermità fisica; la valutazione può essere modulata dal giudice in relazione alla gravità clinica.
art. 47-ter Ord. pen.
Consente, nelle ipotesi di differimento per gravi motivi di salute, l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (anche in deroga a limiti ordinari) bilanciando esigenze sanitarie e di sicurezza.
art. 4-bis Ord. pen.
Norma le ipotesi ostative al beneficio; la giurisprudenza ha precisato che in caso di grave infermità la deroga può comunque operare nell'ambito dell'art. 47-ter per ragioni umanitarie.
artt. 32 e 27 Cost.
Tutela il diritto alla salute e vieta trattamenti contrari al senso di umanità: parametri costituzionali che impongono al giudice di evitare che l'esecuzione della pena determini sofferenze oltre la soglia della umana tollerabilità.
art. 3 CEDU (giurisprudenza Corte EDU, es. Kudla)
Richiede il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la valutazione della detenzione in presenza di gravi patologie deve considerare l'eventuale violazione di tale principio.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di cassazione per vizio di motivazione, invocato dal ricorrente per denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola limiti e modalità di riproduzione dei motivi nel ricorso in cassazione; richiamato nel procedimento di impugnazione per i limiti formali di riproduzione dei motivi.
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (richiamato per metodo istruttorio)
Indica la possibilità e le modalità di acquisire accertamenti tecnici in fase cautelare; la Corte accerta l'opportunità che il giudice penale si avvalga dell'istruttoria tecnica quando manchino elementi clinici decisivi.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Norma la protezione dei dati personali: la Corte dispone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare le condizioni di salute del detenuto in modo concreto e duplice: in astratto (natura e gravità della patologia) e in concreto (modalità di somministrazione delle cure e reale adeguatezza dell'assistenza carceraria).
- Se i dati clinici disponibili sono insufficienti o contraddittori, il giudice è tenuto ad approfondire mediante accertamenti tecnici o perizia medico-legale prima di motivare il diniego di differimento o di detenzione domiciliare.
- Non è sufficiente un'affermazione generica che la situazione sia "gestibile" in carcere: la valutazione deve essere supportata da elementi scientifici e motivazione adeguata per evitare decisioni apodittiche.
- La detenzione domiciliare "umanitaria" può essere concessa anche in deroga a limiti ordinari quando la situazione sanitaria renda la detenzione carceraria incompatibile con il diritto alla salute e non si può garantire adeguata cura in carcere, fermo il bilanciamento con esigenze di sicurezza.
- Questioni relative al luogo di esecuzione (es. possibilità di detenzione domiciliare fuori dalla regione) possono essere rimesse al nuovo giudizio e vanno valutate dopo l'accertamento dello stato di salute e della pericolosità sociale aggiornati.
- La difesa ha titolo a proporre e sollecitare perizia; il rifiuto o l'omissione di un accertamento richiesto quando necessario può costituire vizio di motivazione impugnabile in cassazione.
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