Cassazione Civile, Sentenza n. 15132/2020 del 16/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
Nel luglio 2013 la società importò temporaneamente dalla Tunisia olio di sansa greggio in regime di perfezionamento attivo, destinandolo alla raffinazione e alla successiva riesportazione del prodotto principale senza pagamento dei dazi, previa garanzia. Il disciplinare autorizzava a destinare all’importazione definitiva, con pagamento dei dazi, il prodotto compensatorio secondario. In contraddittorio furono determinati i risultati della lavorazione: 66,4% di olio raffinato riesportato, 28,6% di oleine, 3% di stearine e 2% di calo di produzione. L’Agenzia classificò le stearine nella voce NC 15220039 e le oleine nella voce NC 382319900; respinse la richiesta della società di classificare tutto il residuo nella seconda voce, più favorevole, ed emise gli atti per il recupero dei diritti doganali. La CTP di Perugia accolse il ricorso della società, ritenendo che la stearina non fosse separabile dagli altri scarti; la CTR dell’Umbria, con sentenza n. 577/2015 depositata il 5 novembre 2015, accolse l’appello dell’Agenzia e riformò la decisione. Con un unico articolato motivo la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 517 e dell’allegato 69 del Reg. CEE n. 2454/93, violazione delle regole di interpretazione della tariffa doganale comune e delle note esplicative, nonché vizi della motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’inseparabilità di oleine e stearine integrasse una lavorazione speciale che impediva l’applicazione dei tassi forfettari. Ha inoltre prodotto documentazione all’udienza, della quale la Corte ha dichiarato l’irrilevanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 517, comma 3, e l’allegato 69 del Reg. CEE n. 2454/93 stabiliscano tassi forfettari di rendimento applicabili indipendentemente dai rendimenti effettivi. La clausola della nota generale che esclude i prodotti ottenuti con metodi speciali per soddisfare requisiti qualitativi specifici riguarda ipotesi eccezionali e non la normale raffinazione in esame; il fatto che i componenti degli scarti non siano stati ulteriormente separati non costituisce, di per sé, una lavorazione speciale. I tassi forfettari sono destinati proprio ai casi in cui non sia possibile separare fisicamente i componenti del residuo; soltanto se i singoli elementi sono separabili ciascuno può essere classificato nella propria voce di nomenclatura. La documentazione depositata in udienza è stata considerata irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.500, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 517, comma 3, Reg. CEE n. 2454/93
Il sopra riportato contesto normativo (disciplina del regime di perfezionamento attivo), in uno alla terminologia utilizzata (tasso “forfettario”), chiarisce che art. 517 e all. 69 mirano ad individuare in via forfettaria i tassi di rendimento dei processi di lavorazione di alcune tipologie di merci, indipendentemente quindi dai rendimenti effettivi.
La norma, insieme all’allegato 69, prescrive l’applicazione dei tassi forfettari di rendimento per le operazioni contemplate, senza che rilevi il rendimento effettivamente ottenuto nella singola lavorazione.
allegato 69 al Reg. CEE n. 2454/93
Invero i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato 69 sono destinati ad essere applicati proprio ai casi nei quali non sia possibile operare una fisica separazione tra i diversi componenti di un residuo di lavorazione; qualora si potesse procedere alla separazione dei singoli elementi degli scarti, si potrtlbe classificare ogni elemento nella voce relativa di nomenclatura combinata (NC) con ogni conseguente effetto sul piano della tassazione. Quando invece si versi in ipotesi di inseparabilità si presumono avverate le rese forfettarie normativamente predeterminate, individuate a priori dal legislatore comunitario, con approccio scientifico e metodologie adeguate, le percentuali dei vari “miscugli” risultanti dai processi di raffinazione o comunque lavorazione delle merci.
I tassi forfettari si applicano quando i componenti del residuo di lavorazione non sono fisicamente separabili. Se invece i singoli elementi possono essere separati, ciascuno va classificato nella relativa voce della nomenclatura combinata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime di perfezionamento attivo, i tassi forfettari di rendimento previsti per le lavorazioni contemplate si applicano indipendentemente dai rendimenti effettivi accertati nel singolo caso.
- L’inseparabilità fisica dei componenti di un residuo di lavorazione non esclude l’applicazione dei tassi forfettari: è proprio per i residui i cui componenti non siano separabili che tali tassi sono previsti.
- Quando i componenti di un residuo di lavorazione sono fisicamente separabili, ciascun elemento può essere classificato autonomamente nella pertinente voce della nomenclatura combinata; quando sono inseparabili, si applicano le rese forfettarie normativamente predeterminate.
- La normale procedura di raffinazione non diventa una lavorazione speciale, ai fini dell’esclusione dai tassi forfettari, per il solo fatto che i componenti degli scarti non vengano ulteriormente separati.
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