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Sentenza

Sentenza n. 2823/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202507978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per carenza della residenza legale continuativa decennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura aveva rilevato una cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità, intervenuta il 22 gennaio 2023, seguita da una nuova iscrizione dal 30 ottobre 2023, nonché un precedente periodo di iscrizione presso un indirizzo di residenza virtuale o fittizia. Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ha sostenuto che la cancellazione per irreperibilità non dimostrasse l'effettivo allontanamento dall'Italia, provabile anche mediante documentazione lavorativa, e che la residenza legale dovesse essere intesa in senso sostanziale come presenza effettiva sul territorio. Ha inoltre contestato l'esclusione del periodo di residenza virtuale o fittizia, sostenendo che tale forma di iscrizione anagrafica fosse stata prevista dall'ordinamento per consentire l'accesso a diritti e servizi fondamentali e dovesse essere equiparata alla residenza reale. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività della notificazione del ricorso e ne ha contestato il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la domanda nel merito e lasciando impregiudicata la questione della dubbia ricevibilità per tardività della notificazione. Ha ritenuto autonomamente sufficiente e immune da vizi la motivazione concernente la cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici per irreperibilità. Ai fini della cittadinanza per naturalizzazione, il requisito della residenza almeno decennale deve essere legale, continuativo e permanere sino al giuramento; non è sufficiente la mera presenza materiale o la residenza abituale di fatto. La prova della residenza legale deve risultare dalle iscrizioni nei registri anagrafici e non può essere sostituita da documenti lavorativi, presunzioni o altri elementi indiretti. La cancellazione per irreperibilità determina una discontinuità anagrafica idonea, di per sé, a escludere il requisito della continuità e legalità della residenza. Il giudice amministrativo non può inoltre sindacare in questa sede la legittimità della cancellazione anagrafica, trattandosi di questione concernente diritti soggettivi devoluta al giudice ordinario. L'interessato avrebbe dovuto attivare i rimedi anagrafici, amministrativi o giudiziari competenti e, in caso di esito favorevole, chiedere il riesame della domanda di cittadinanza. Il TAR ha altresì ritenuto non irragionevole il collegamento della residenza legale alle risultanze anagrafiche, anche per esigenze di speditezza e buon andamento dell'azione amministrativa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente "da almeno" dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale decennale costituisce presupposto indefettibile per la cittadinanza per naturalizzazione; il termine deve essere continuativo e la condizione deve permanere sino al giuramento.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993

    le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 "devono permanere sino alla prestazione del giuramento"

    La residenza legale richiesta per la cittadinanza deve permanere anche dopo la maturazione del decennio e fino al giuramento.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    La residenza legale comprende sia il rispetto delle condizioni di ingresso e soggiorno sia l'iscrizione anagrafica; la mera presenza di fatto non è sufficiente.

  • art. 1 d.P.R. n. 362/1994

    La prova della residenza rilevante ai fini della cittadinanza deve essere ricavata dalle risultanze dei registri anagrafici.

  • art. 97 Cost.

    Il collegamento della residenza legale a un dato formale di immediato accertamento, quale l'iscrizione anagrafica, è ritenuto funzionale alla speditezza e al buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954

    Prevede, secondo la sentenza, il ricorso gerarchico improprio al Prefetto avverso le questioni relative alla cancellazione anagrafica.

  • art. 36 d.P.R. n. 223/1989

    È richiamato quale ulteriore base normativa del ricorso gerarchico improprio al Prefetto in materia di cancellazione anagrafica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la residenza almeno decennale deve essere legale, continuativa e deve permanere sino alla prestazione del giuramento; la mera presenza materiale o la residenza abituale di fatto non sono sufficienti.
  • La residenza legale richiesta per la cittadinanza deve essere provata mediante le risultanze dei registri anagrafici, non potendo essere sostituita da documentazione lavorativa, presunzioni o altri elementi indiretti attestanti la presenza effettiva sul territorio.
  • La cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità determina una discontinuità della residenza legale e può autonomamente escludere il requisito della continuità necessario per la cittadinanza, anche se l'interessato deduce di non essersi materialmente allontanato dall'Italia.
  • Il giudice amministrativo investito dell'impugnazione del diniego o dell'inammissibilità della domanda di cittadinanza non può sindacare incidentalmente la legittimità della cancellazione anagrafica, poiché le controversie sull'iscrizione e sulla cancellazione dai registri della popolazione concernono diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario.
  • L'interessato che contesti una cancellazione anagrafica deve attivare gli specifici rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti in materia; soltanto dopo l'eventuale rettifica delle risultanze anagrafiche potrà chiedere il riesame della domanda di cittadinanza.
  • È ragionevole, anche in relazione alle esigenze di speditezza e buon andamento dell'amministrazione, ancorare l'accertamento della residenza legale ai dati anagrafici formalmente risultanti dai registri, senza imporre all'amministrazione procedente una verifica generalizzata mediante documentazione diversa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoEccesso di potere

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