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Sentenza

Sentenza n. 4989/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 515707 del 9 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dall’azienda ricorrente nell’ambito della procedura selettiva del PSR Campania 2014/2022 (tipologia di intervento 6.1.1), nonché della comunicazione di non ammissibilità prot. n. 244330 del 16 maggio 2025 e del verbale della commissione di riesame dell’11 luglio 2025; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18 del 26 settembre 2025, recante l’approvazione della graduatoria regionale definitiva, nella parte in cui ha inserito la domanda della ricorrente tra quelle non ammissibili; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202505830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di non ammissibilità della domanda di finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2014/2022, tipologia di intervento 6.1.1, e graduatoria definitiva nella parte relativa all’esclusione dell’azienda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la nota regionale di non ammissibilità, la comunicazione di non ammissibilità, il verbale della commissione di riesame e la graduatoria definitiva del PSR Campania 2014/2022, deducendo che l’esclusione fosse illegittima per la mancata iscrizione camerale con il codice ATECO 01 entro il termine di presentazione della domanda. In primo luogo, ha denunciato travisamento dei fatti e violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sostenendo che la domanda, il contratto di affitto dei terreni, le visure catastali e la descrizione dell’attività di coltivazione di alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio dimostrassero lo svolgimento di attività agricola, indipendentemente dal codice ATECO formalmente attribuito. In secondo luogo, ha dedotto l’irragionevole applicazione del bando, assumendo che il codice ATECO 02.1, riferito alla silvicoltura e alle attività forestali, fosse frutto di un errore materiale della Camera di Commercio, successivamente riconosciuto e corretto con effetto retroattivo. Infine, ha lamentato la violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di un’irregolarità formale facilmente emendabile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto che il requisito del codice ATECO 01, espressamente previsto dall’art. 8.1 del bando e rimasto inoppugnato, avesse natura sostanziale e non meramente formale. Pur avendo il codice ATECO anche funzione statistica, esso attestava l’avvio di un’attività economica fiscalmente rilevante; pertanto, la sua mancanza alla data di scadenza della domanda costituiva carenza di un requisito essenziale di ammissibilità. Gli altri elementi indicati dalla ricorrente, inclusa la descrizione testuale dell’attività agricola, non potevano sostituire il requisito specificamente imposto dalla lex specialis. Il giudice ha inoltre escluso che la visura camerale comprovasse un errore materiale della Camera di Commercio: il codice ATECO 02.1 risultava collegato all’attività secondaria di abbattimento di alberi, mentre l’attività agricola prevalente era comunque priva del codice ATECO 01. Anche nell’ipotesi di errore dell’ente camerale, l’impresa avrebbe dovuto verificare preventivamente la completezza e coerenza della documentazione, in applicazione del principio di autoresponsabilità. La successiva modifica del codice non poteva sanare retroattivamente la carenza esistente alla scadenza del termine. È stata altresì esclusa la violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, poiché il soccorso istruttorio consente di regolarizzare carenze formali o documentali, ma non di integrare o sanare l’assenza di un requisito sostanziale richiesto dal bando. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 8.1 del bando PSR Campania 2014/2022, tipologia di intervento 6.1.1

    ciascun candidato doveva risultare iscritto, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (15 gennaio 2025), alla Camera di Commercio con il codice ATECO 01, relativo all’attività agricola

    Il requisito dell’iscrizione camerale con codice ATECO 01 è stato ritenuto requisito sostanziale ed essenziale di ammissibilità, non sostituibile con altri elementi indicativi dello svolgimento di attività agricola.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o sanare l’assenza di un requisito sostanziale richiesto dalla lex specialis; è ammesso soltanto per carenze formali o documentali.

Massime di principio

  • Quando un bando prescrive espressamente il possesso di uno specifico codice ATECO entro il termine di presentazione della domanda, tale requisito vincola l’amministrazione e deve essere posseduto alla scadenza, non potendo essere sostituito da altri elementi che dimostrino sostanzialmente lo svolgimento di un’attività analoga.
  • Le clausole della lex specialis rimaste inoppugnate vincolano rigidamente sia i concorrenti sia l’amministrazione, che non può disapplicarle o sostituirne i requisiti con criteri diversi, anche quando questi ultimi riflettano la sostanza economica dell’attività esercitata.
  • La successiva correzione o attribuzione di un codice ATECO non sana, ai fini della partecipazione a una procedura selettiva, la carenza del requisito esistente alla data di scadenza della domanda, salvo che sia rigorosamente dimostrato che la correzione abbia natura effettivamente retroattiva e riguardi un errore materiale preesistente.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura selettiva di verificare preventivamente la completezza e la coerenza della documentazione prodotta; gli errori o le omissioni della documentazione rilevanti per l’ammissione restano a suo carico e non possono essere trasferiti sull’amministrazione.
  • Il soccorso istruttorio non consente di acquisire o formare successivamente un requisito sostanziale di partecipazione mancante alla scadenza del termine, ma opera esclusivamente per regolarizzare carenze formali o documentali.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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