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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1317

Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna al ribasso vari limiti massimi di piombo nei prodotti alimentari, in coerenza con le più recenti valutazioni scientifiche EFSA e con gli sviluppi del Codex Alimentarius. Introduce o modifica i tenori massimi per numerose categorie di alimenti, con particolare attenzione a prodotti per lattanti e bambini, frattaglie, funghi selvatici, spezie, sale e vini. È inoltre previsto un breve periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte già legalmente commercializzate prima dell’entrata in vigore.

Modifica i tenori massimi di piombo in diversi prodotti alimentari fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato nell’Unione europea che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificato. Incide in particolare su latte e prodotti lattiero-caseari, alimenti per lattanti e bambini, carni e frattaglie, prodotti della pesca e dei molluschi, cereali e legumi, ortaggi, funghi selvatici, frutta e succhi, vini e bevande a base di vino, integratori alimentari, miele, spezie e sale. Prevede una disciplina transitoria per i prodotti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, che possono restare sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

Modifica dei tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1881/2006, che già definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, al fine di ridurre l’esposizione alimentare al piombo nell’Unione. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni scientifiche EFSA del 2010, confermate anche dalle conclusioni FAO/OMS, e tiene conto dei più recenti dati di occorrenza e degli aggiornamenti del Codex Alimentarius.

Ragioni dell’intervento

La Commissione rileva che il piombo può causare neurotossicità nello sviluppo nei bambini, oltre a problemi cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti. In assenza di una soglia considerata sicura per vari effetti critici, la valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di limitare ulteriormente l’esposizione alimentare. Il regolamento mira anche a contrastare pratiche fraudolente, come l’aggiunta di cromato di piombo alla curcuma.

Ambito di applicazione e categorie di alimenti interessate

La modifica riguarda la parte 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, dedicata ai metalli, e in particolare la sottoparte 3.1 relativa al piombo. I nuovi limiti si applicano a numerose categorie di prodotti alimentari, tra cui:

  • latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte;
  • formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini;
  • alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini;
  • carni, frattaglie, pesce, cefalopodi, crostacei e molluschi bivalvi;
  • cereali, leguminose, ortaggi, funghi selvatici, frutta, oli e grassi;
  • succhi di frutta, nettari, vini e altre bevande a base di vino;
  • integratori alimentari, miele, spezie essiccate e sale.

Tenori massimi principali introdotti o aggiornati

Il nuovo allegato sostituisce integralmente i limiti per il piombo. Tra i valori più rilevanti:

  • latte e prodotti lattiero-caseari: 0,020 mg/kg;
  • formule per lattanti e alimenti medici speciali in polvere: 0,020 mg/kg; in forma liquida: 0,010 mg/kg;
  • alimenti destinati a lattanti e bambini a base di cereali: 0,020 mg/kg;
  • carni di bovini, ovini, suini e pollame (escluse le frattaglie): 0,10 mg/kg;
  • frattaglie di bovini e ovini: 0,20 mg/kg; di suini: 0,15 mg/kg; di pollame: 0,10 mg/kg;
  • funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco: 0,80 mg/kg;
  • integratori alimentari: 3,0 mg/kg;
  • miele: 0,10 mg/kg;
  • sale: 1,0 mg/kg, con limite di 2,0 mg/kg per "fior di sale" e "sale grigio" non raffinati raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso.

Regole specifiche per vino, sidro e prodotti vitivinicoli

Il regolamento introduce una disciplina per periodo di raccolta. Per i vini, il vino spumante, il sidro, il sidro di pere e i vini di frutta, nonché per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i limiti sono:

  • 0,20 mg/kg per prodotti ottenuti dai raccolti 2001-2015;
  • 0,15 mg/kg per prodotti ottenuti dai raccolti 2016-2021;
  • 0,10 mg/kg per prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi. Per i vini liquorosi ottenuti da uve, il tenore massimo è fissato a 0,15 mg/kg per i prodotti ottenuti da raccolti dal 2022 in poi.

Altre categorie rilevanti

Sono previsti limiti specifici anche per:

  • cefalopodi: 0,30 mg/kg;
  • crostacei: 0,50 mg/kg;
  • molluschi bivalvi: 1,50 mg/kg;
  • cereali e leguminose: 0,20 mg/kg;
  • ortaggi a radice e a tubero, ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo: 0,10 mg/kg;
  • cavoli a foglia, salsefrica, alcuni funghi coltivati e ortaggi a foglia: 0,30 mg/kg;
  • ortaggi a frutto: 0,10 mg/kg per il granturco dolce e 0,05 mg/kg per gli altri;
  • frutta: 0,10 mg/kg, con 0,20 mg/kg per mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo;
  • succhi e nettari: limiti differenziati tra 0,05 e 0,03 mg/kg a seconda della tipologia di frutta.

Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione

I prodotti elencati nell’allegato, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono restare sul mercato fino al 28 febbraio 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dei limiti massimi di piombo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La revisione sostituisce integralmente la sottoparte 3.1 (Piombo) della parte 3 (Metalli), introducendo nuovi tenori massimi o riducendo quelli esistenti per numerose categorie di prodotti alimentari.

Categorie interessate e principali nuovi tenori

L’allegato fissa tenori massimi differenziati per latte e prodotti lattiero-caseari, formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per lattanti e bambini, carni e frattaglie, pesce, cefalopodi, crostacei, molluschi bivalvi, cereali, ortaggi, funghi selvatici, frutta, oli e grassi, succhi, vini, integratori alimentari, miele, spezie e sale. Tra le novità principali: frattaglie di bovini e ovini 0,20 mg/kg, di suini 0,15 mg/kg e di pollame 0,10 mg/kg; funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco 0,80 mg/kg; spezie essiccate con limiti variabili fino a 2,0 mg/kg; sale 1,0 mg/kg, elevato a 2,0 mg/kg per "fior di sale" e "sale grigio" non raffinati raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso.

Regole specifiche per vini e prodotti vitivinicoli

Per i vini, i vini spumanti, i sidri, i vini di frutta, i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i limiti sono modulati per periodo di raccolta: 0,20 mg/kg per raccolti 2001-2015, 0,15 mg/kg per raccolti 2016-2021 e 0,10 mg/kg per raccolti dal 2022 in poi. Per i vini liquorosi ottenuti da uve è previsto un tenore massimo di 0,15 mg/kg per i prodotti ottenuti da raccolti dal 2022 in poi.

Periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato

L’articolo 2 stabilisce che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentarisalute pubblicaagricolturapolitica alimentare

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