Regolamento (UE) 2021/1329
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio relativo all'utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga il regime transitorio previsto da quattro regolamenti di esecuzione della Commissione relativi ai certificati necessari per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci. La proroga è stata disposta perché i paesi terzi e i territori non disponevano di tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi al nuovo quadro applicabile dal 21 aprile 2021. In concreto, l’uso dei vecchi modelli di certificato è consentito fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 15 gennaio 2022.
Proroga al 15 marzo 2022 del periodo transitorio per l’uso dei certificati sanitari, sanitari/ufficiali e ufficiali richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli; di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; di animali terrestri e relativo materiale germinale; nonché di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone, nei casi in cui tali partite siano accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli previgenti richiamati dai regolamenti e dagli atti elencati. La disciplina riguarda i certificati firmati entro il 15 gennaio 2022 e consente l’utilizzo transitorio fino al 15 marzo 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga del periodo transitorio per i certificati sanitari e ufficiali per l’ingresso nell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione interviene sul quadro transitorio introdotto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404. La finalità è evitare perturbazioni degli scambi e concedere ai paesi terzi e ai territori più tempo per adeguarsi ai nuovi modelli di certificazione applicabili dal 21 aprile 2021.
Ratio e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, richiamando in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento (UE) 2017/625. I considerando evidenziano che il periodo transitorio originario, in scadenza il 20 ottobre 2021, non era sufficiente per consentire l’adozione operativa dei nuovi certificati nei paesi terzi e territori.
Ambito materiale della proroga
La proroga riguarda diverse categorie di partite importate nell’Unione:
- prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli;
- animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
- animali terrestri e relativo materiale germinale;
- animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone.
In tutti i casi, la misura opera solo per le partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli previgenti richiamati dagli atti modificati.
Regola transitoria: nuova scadenza e condizione di firma
La modifica uniforme apportata ai quattro regolamenti di esecuzione sposta il termine finale del regime transitorio al 15 marzo 2022. Rimane però essenziale la condizione temporale sulla sottoscrizione del certificato: il certificato deve essere stato firmato dalla persona autorizzata entro il 15 gennaio 2022.
Nel dettaglio:
- per il regolamento (UE) 2020/2235, si richiamano i modelli previsti dal regolamento (UE) n. 28/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/628;
- per il regolamento (UE) 2020/2236, si richiama il modello del regolamento (CE) n. 1251/2008;
- per il regolamento (UE) 2021/403, si richiamano i modelli e le decisioni indicate nell’articolo 27, tra cui i regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 e varie decisioni e decisioni di esecuzione;
- per il regolamento (UE) 2021/404, la proroga si applica ai certificati rilasciati a norma degli atti elencati nell’articolo 6, tra cui i regolamenti (CE) n. 798/2008 e n. 1251/2008, i regolamenti (UE) n. 206/2010 e n. 605/2010, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013, (UE) 2016/759 e (UE) 2018/659, nonché varie decisioni e decisioni di esecuzione.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono importatori e esportatori, l’effetto principale è la continuità della validità transitoria dei certificati “vecchio formato” fino al 15 marzo 2022. Ciò consente di evitare blocchi o ritardi nell’ingresso nell’Unione di partite già programmate, purché la firma sia antecedente al 15 gennaio 2022 e il certificato rientri nelle categorie previste dai regolamenti modificati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo transitorio per prodotti di origine animale e affini
Modifica l’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, accompagnate da certificato rilasciato secondo i modelli del regolamento (UE) n. 28/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, è ammesso fino al 15 marzo 2022 se il certificato è stato firmato dalla persona autorizzata prima del 15 gennaio 2022.
Proroga del periodo transitorio per animali acquatici e prodotti da essi ottenuti
Modifica l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236: l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, accompagnate dal certificato sanitario conforme al regolamento (CE) n. 1251/2008, è ammesso fino al 15 marzo 2022 se il certificato è stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 15 gennaio 2022.
Proroga del periodo transitorio per animali terrestri e materiale germinale
Modifica l’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403: l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dai certificati rilasciati secondo i modelli previsti dai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, dalle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, nonché dalle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 15 marzo 2022 se il certificato è stato firmato dalla persona autorizzata prima del 15 gennaio 2022.
Proroga del periodo transitorio per partite da paesi terzi, territori o zone
Modifica l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404: fino al 15 marzo 2022 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati dai singoli atti elencati nel regolamento, purché accompagnate dal certificato previsto da tali atti e firmate dalla persona autorizzata prima del 15 gennaio 2022.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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