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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1343

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione del 10 agosto 2021 recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [«Újfehértói meggypálinka»]

Normativa europea32021R1343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica del disciplinare dell’indicazione geografica "Újfehértói meggypálinka". La Commissione ha verificato la conformità della domanda presentata dall’Ungheria e, non essendo pervenute opposizioni nei termini, ha adottato l’approvazione ai sensi della normativa UE applicabile alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Approvazione della modifica del disciplinare dell’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata, "Újfehértói meggypálinka".

Ambito di applicazione

Si applica alla sola indicazione geografica "Újfehértói meggypálinka" e alla relativa modifica del disciplinare/scheda tecnica, nell’ambito della disciplina UE sulle bevande spiritose. Produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore; non disciplina in via generale altre bevande o altre indicazioni geografiche.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Újfehértói meggypálinka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione approva la modifica del disciplinare dell’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata, "Újfehértói meggypálinka". Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Contesto normativo e passaggio dal vecchio al nuovo regime

La Commissione richiama che la domanda dell’Ungheria, presentata il 18 aprile 2017, era stata esaminata ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787 il 25 maggio 2019, il capo III del regolamento n. 110/2008 è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019; tuttavia, le schede tecniche presentate entro tale data nell’ambito di domande avviate sotto il vecchio regime sono considerate "disciplinari" ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento 2019/787.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha accertato la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008 e ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento n. 110/2008 e in coerenza con l’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica poteva essere approvata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare.

Effetti del regolamento

L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare relativo alla denominazione "Újfehértói meggypálinka" (articolo 1).

Base giuridica e passaggio dal regolamento 110/2008 al regolamento 2019/787

La decisione si fonda sull’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. La domanda ungherese del 18 aprile 2017 era stata esaminata in origine ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008; la scheda tecnica presentata entro l’8 giugno 2019 è considerata disciplinare ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione aveva pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, non avendo ricevuto alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, ha proceduto all’approvazione della modifica del disciplinare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheetichettaturaagricolturamercato interno

Testo integrale

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