Regolamento (UE) 2021/1328
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione del 10 agosto 2021 che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153, i requisiti tecnici di riferimento per le infrastrutture di trasporto a duplice uso. L’obiettivo è permettere che gli investimenti CEF contribuiscano all’adattamento della rete TEN-T alle esigenze della mobilità civile e militare, sulla base dei requisiti militari aggiornati e dell’analisi delle lacune. L’allegato contiene tabelle specifiche per ciascuna modalità di trasporto e per le infrastrutture multimodali, con valori minimi/raccomandati e note di interpretazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Specifica i requisiti infrastrutturali di duplice uso applicabili a determinate categorie di azioni finanziabili nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF), ai fini dell’adeguamento della rete TEN-T al trasporto civile e militare.
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni e, più in generale, alle attività/progetti relativi a infrastrutture di trasporto a duplice uso finanziabili ai sensi del regolamento (UE) 2021/1153, in particolare per l’adeguamento di porzioni della rete transeuropea dei trasporti, sia della rete centrale sia della rete globale, per consentire un uso civile e di difesa. I requisiti riguardano aeroporti e gestione del traffico aereo, porti marittimi, ferrovie, strade, vie navigabili interne, attrezzature per la movimentazione multimodale e misure di cibersicurezza. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato prevede in più vari punti che ciascuno Stato membro determini, caso per caso, dove siano sufficienti valori meno stringenti o dove siano necessarie specifiche configurazioni infrastrutturali. Sono espressamente esclusi, in alcuni casi, edifici, depositi, magazzini, gru, trasportatori, altri dispositivi di movimentazione merci e mezzi mobili come le locomotive, nonché le azioni che forniscano un vantaggio selettivo a un operatore o gruppo di operatori o che non siano accessibili in modo non discriminatorio.
Requisiti infrastrutturali di duplice uso per il meccanismo per collegare l’Europa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione attua l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 e specifica i requisiti tecnici da prendere a riferimento per le infrastrutture di trasporto a duplice uso. La finalità è rendere possibile l’adattamento di tratti della rete TEN-T, centrale e globale, così da migliorarne l’idoneità sia per la mobilità civile sia per quella militare, sulla base dei requisiti militari aggiornati e dell’analisi delle lacune richiamati nei considerando.
Ambito e logica applicativa
Il testo non disciplina un regime autorizzatorio autonomo, ma individua parametri tecnici che devono orientare la selezione e la progettazione delle azioni finanziabili nell’ambito del CEF. I requisiti sono formulati come valori minimi, raccomandati o parametri da verificare caso per caso dagli Stati membri, soprattutto quando occorra stabilire dove siano sufficienti standard meno onerosi o configurazioni differenti. In diversi punti l’allegato richiama inoltre la necessità di coerenza con la normativa ICAO, con i regolamenti e linee guida UE pertinenti, con il regolamento (UE) n. 1315/2013 e con la direttiva 96/53/CE.
Aeroporti e gestione del traffico aereo
Per gli aeroporti, l’allegato richiede infrastrutture e collegamenti multimodali idonei a operazioni 24/7 e in tutte le condizioni meteo, compresi connessioni ferroviarie e via gasdotto per il combustibile, se questo è destinato sia ad aeromobili civili sia militari. È richiesta adeguata capacità di controllo del traffico aereo per voli diurni e notturni, nonché una capacità minima di movimentazione di 6 aeromobili al giorno; per aeromobili wide-body è previsto il limite di 4 parcheggi contemporanei sul piazzale.
Sul piano fisico, sono indicati:
- pista con lunghezza minima di 3 000 m, raccomandata 3 500 m, con verifica nazionale dei casi in cui possa bastare 2 800 m;
- larghezza pista tra 45 m e 60 m, con individuazione nazionale delle situazioni in cui servono 60 m;
- pavimentazione adatta al trasporto strategico, piste e piazzali con specifiche di resistenza e dimensioni minime;
- area chiusa di stoccaggio di 180 m2 per attrezzature neve/ghiaccio e de-icing;
- struttura di soccorso e antincendio in acciaio o muratura con area di stoccaggio minima di 200 m2 e piazzola interna di 98 m2.
L’allegato richiama inoltre l’evoluzione dei parametri tecnici ACR/PCR, con periodo transitorio fino al 2024 per la documentazione e le specificità nazionali.
Porti marittimi
Per i porti marittimi, il regolamento richiede costruzione o estensione dell’infrastruttura per l’accesso alla rete multimodale e attrezzature che consentano operazioni 24/7 in ogni condizione meteorologica. Sono comprese capacità di rottura del ghiaccio e rimozione della neve. Tuttavia, sono esclusi edifici, magazzini, gru, trasportatori, altri dispositivi per il trasporto merci e mezzi mobili come locomotive. Le azioni devono inoltre essere accessibili su base non discriminatoria e non devono avvantaggiare selettivamente un singolo operatore o gruppo di operatori.
L’allegato fissa, tra l’altro:
- almeno 3 ormeggi;
- larghezza di 32 m all’ingresso del porto;
- pescaggio minimo di 12 m al livello medio di bassa marea;
- profondità del porto minima di 12 m, raccomandata 14 m, con possibilità di considerare sufficiente 12 m in ciascuno Stato membro e, per porti non soggetti a marea, anche 1 m di spazio libero di pescaggio;
- lunghezza ormeggi tra 310 m e 340 m per nave;
- larghezza degli ormeggi almeno 32 m;
- accoglienza di chiatte, break-bulk, container, passeggeri, RoRo e cisterne;
- profondità dell’ormeggio minima 12 m, raccomandata 14 m;
- capacità di scaricamento di 2 navi contemporaneamente;
- 3 tronchi/terminali ferroviari necessari.
Ferrovie
Per le infrastrutture ferroviarie, il regolamento prevede terminali e stazioni in grado di operare 24/7 e in ogni condizione meteo. Le stazioni devono poter gestire 3-4 treni al giorno, per un totale indicativo di 5 000 passeggeri al giorno per stazione. I terminali merci devono poter movimentare almeno 3 treni merci contemporaneamente.
Sono inoltre stabiliti requisiti su:
- disponibilità permanente dell’elettrificazione con backup indipendente dalla fonte di energia;
- bipolarizzazione per l’accesso, con riferimento ai sistemi di sicurezza e ai circuiti di binario;
- illuminazione 24/7;
- scartamento standard di 1 435 mm, con possibilità di accettare 1 520/1 524 mm e 1 668 mm quando vi sia un chiaro vantaggio civile e militare;
- sagoma limite raccomandata GC, con possibili alternative conformi alle STI ferroviarie;
- altezza massima del carico di 4,5 m;
- larghezza massima del carico di 3,15 m in condizioni normali e fino a 3,75 m in casi eccezionali;
- lunghezza massima del carico di 18,75 m;
- carico per asse minimo di 22,5 t sulla rete centrale TEN-T, con valore raccomandato di 25 t;
- lunghezza massima del treno di almeno 740 m;
- almeno 3 tronchi di raccordo, ciascuno di almeno 300 m.
Strade, ponti e trasporto eccezionale
Per la rete stradale, l’allegato distingue corsia singola, flusso singolo e flusso doppio e esclude i progetti che usano le corsie di emergenza come corsie aggiuntive. È preferito un percorso di tipo X, idoneo all’uso tutto l’anno e in tutte le condizioni atmosferiche.
I requisiti principali comprendono:
- capacità stradale per movimenti occasionali di mezzi molto pesanti fino a 130 t, senza che ciò implichi circolazione libera di veicoli di tale peso;
- analogo requisito per i ponti, con richiamo alla necessità di misure di mitigazione, permessi o deroghe speciali decise eccezionalmente dagli Stati membri;
- altezza massima del carico di 4,5 m, da valutare rispetto a gallerie e vincoli infrastrutturali;
- larghezza massima del carico di 4,5 m;
- lunghezza massima del carico tra 18,75 m e 27,5 m, con possibili autorizzazioni eccezionali;
- raggio di sterzata per il trasporto di mezzi pesanti tra 12,5 m e 15,5 m, da determinare in ciascuno Stato membro.
Il testo richiama espressamente la direttiva 96/53/CE per i limiti ordinari di massa e dimensioni e chiarisce che i movimenti di massa eccezionale richiedono normalmente autorizzazioni o misure mitigative ad hoc.
Vie navigabili interne e intermodalità
Per le vie navigabili interne, il regolamento rinvia al Blue Book UNECE per chiuse e pescaggio, richiede 2 ormeggi, capacità di scarico di 2 chiatte contemporaneamente e altezza libera dei ponti di 3,5 m, in linea con il regolamento (UE) n. 1315/2013.
Per le infrastrutture multimodali, sono richiesti nodi di collegamento presso porti, aeroporti, terminali ferroviari, vie navigabili interne e strade principali, inclusi i punti di cross-docking. Le rampe di carico devono essere sufficienti per sopportare 100 t di carico e veicoli fino a 120 t, compresi carri armati da combattimento entro i limiti indicati. Anche qui il testo esclude edifici, depositi, magazzini, gru e mezzi mobili, e impone che le azioni non creino vantaggi selettivi e restino accessibili in modo non discriminatorio.
Cibersicurezza, entrata in vigore e valore giuridico
L’allegato include, infine, attrezzature, soluzioni e sistemi di cibersicurezza direttamente collegati alle proposte progettuali sulla resilienza delle infrastrutture a duplice uso, ove opportuno.
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione dei requisiti di duplice uso
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione dei requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. I requisiti sono concepiti come norme e valori tecnici generici da considerare per i progetti che adeguano la rete TEN-T a un uso civile e di difesa.
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2021/1153, meccanismo per collegare l’Europa, e si fonda sui requisiti militari aggiornati e sull’analisi delle lacune tra esigenze militari e rete TEN-T, tenendo conto delle consultazioni con le associazioni europee e internazionali dei trasporti.
Requisiti per aeroporti e gestione del traffico aereo
L’allegato fissa requisiti relativi a operatività 24/7, controllo del traffico aereo, capacità di movimentazione giornaliera, lunghezza e larghezza piste, resistenza pavimentazioni, piazzali, mezzi antineve/antighiaccio, de-icing e soccorso/antincendio. Sono previsti valori minimi e raccomandati, con indicazioni su adeguamenti nazionali per taluni parametri.
Requisiti per porti marittimi
Sono stabiliti requisiti per operatività del porto, numero di ormeggi, larghezza e pescaggio per l’ingresso, profondità del porto e degli ormeggi, tipologie di navi ammesse, capacità di scaricamento e numero di terminali ferroviari. È precisato che le azioni non devono avvantaggiare selettivamente operatori specifici e devono essere accessibili su base non discriminatoria.
Requisiti per ferrovie
L’allegato disciplina operatività 24/7 dei terminali, capacità di movimentare carrozze passeggeri e treni merci, elettrificazione con backup, possibilità di esercizio bidirezionale, illuminazione, scartamento, sagoma limite, altezze/larghezze/lunghezze massime del carico, carico per asse e lunghezza minima dei treni, oltre ai tronchi di raccordo.
Requisiti per strade e ponti
Sono previsti criteri di classificazione delle strade, tipologie di percorso, capacità di supportare movimenti occasionali di mezzi militari molto pesanti, limiti di peso lordo su strada e sui ponti, altezze e larghezze massime del carico, lunghezza massima del carico e raggio di sterzata. Il testo collega espressamente tali valori alla direttiva 96/53/CE e segnala che movimenti eccezionali possono richiedere permessi o deroghe speciali.
Requisiti per le vie navigabili interne
Per chiuse, pescaggio, ormeggi, capacità di scaricamento e altezza libera dei ponti, l’allegato rinvia alle norme del Blue Book UNECE e al regolamento (UE) n. 1315/2013.
Attrezzature per la movimentazione multimodale
Sono previsti nodi di collegamento presso porti, aeroporti, terminali ferroviari, vie navigabili interne e strade principali, nonché rampe di carico e attrezzature di movimentazione idonee a sopportare carichi elevati e a consentire il cross-docking. Anche qui si escludono edifici, depositi, magazzini, gru, trasportatori e altri dispositivi di movimentazione merci, e si richiede accesso non discriminatorio.
Cibersicurezza
L’allegato include attrezzature, soluzioni e sistemi di cibersicurezza direttamente collegati alle proposte progettuali sulla resilienza delle infrastrutture a duplice uso, ove opportuno.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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