Regolamento (UE) 2021/1327
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1327 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica gli allegati II, IX e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di solipedi selvatici, prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura e insetti, e che rettifica l’allegato XI di tale regolamento di esecuzione per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di cosce di rana e lumache (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione determinate categorie di prodotti alimentari e insetti, adeguandoli agli esiti della decisione di esecuzione (UE) 2021/653 sui piani di sorveglianza dei residui. Introduce nuove autorizzazioni, revoca o limita altre autorizzazioni e allinea la formulazione di alcune osservazioni tecniche negli allegati del regolamento (UE) 2021/405. Inoltre rettifica errori presenti nell’allegato XI relativi ad Armenia e Ադրբեջ? Azerbaigian, chiarendo le categorie di prodotti ammesse.
Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione per carni fresche di solipedi selvatici, prodotti della pesca da acquacoltura, cosce di rana, lumache e insetti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di specifiche partite di alimenti di origine animale o insetti provenienti da paesi terzi o loro regioni, in base al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento delegato (UE) 2019/625. L’intervento incide sui soli elenchi contenuti negli allegati II, IX, XI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, con effetti sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di carni fresche di solipedi selvatici, prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, cosce di rana, lumache e insetti. Rilevanti le specifiche precisazioni territoriali per il Regno Unito, ai fini dell’Irlanda del Nord, e per Israele, come definito nelle note dell’allegato.
Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione per carni di solipedi selvatici, prodotti della pesca, cosce di rana, lumache e insetti
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/625, e recepisce gli esiti della decisione di esecuzione (UE) 2021/653 in materia di piani di sorveglianza dei residui.
Contesto normativo e criterio di ammissione
Il regolamento richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione di determinate partite è consentito solo se il paese terzo o la sua regione figurano negli elenchi adottati conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L’inclusione in tali elenchi presuppone il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 127 del medesimo regolamento e delle condizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, compresa, se del caso, l’esistenza e l’approvazione di un piano di sorveglianza dei residui.
Modifiche all’allegato II: carni di solipedi selvatici
L’allegato II è aggiornato per includere la Namibia tra i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse frattaglie e carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici. Per tale paese è riportata l’osservazione "Solo selvaggina selvatica". Nell’allegato continua a figurare anche il Sud Africa con la medesima limitazione.
Modifiche all’allegato IX: prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura
L’allegato IX è riorganizzato e allineato alla decisione di esecuzione (UE) 2021/653, che ha approvato o modificato piani di sorveglianza dei residui con specifiche riserve. In particolare:
- la Nigeria è ammessa per prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, con esclusione dei pesci;
- l’Oman è ammesso per prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, con esclusione dei crostacei;
- le Isole Falkland, il Montenegro, il Marocco e l’Ucraina restano autorizzati con esclusione dei crostacei di acquacoltura;
- Guatemala, Mozambico, Nicaragua e Tanzania restano autorizzati con esclusione dei pesci di acquacoltura.
Il regolamento evidenzia anche l’esigenza di uniformare la terminologia delle note a piè di pagina, sostituendo le formule "solo crostacei" e "solo pesci" con "esclusi i pesci" e "esclusi i crostacei".
Modifiche all’allegato XI: cosce di rana e lumache
L’allegato XI, relativo all’ingresso nell’Unione di cosce di rana e lumache, viene rettificato per correggere errori che riguardavano Armenia e Azerbaigian. Le tabelle dell’allegato indicano per diversi paesi autorizzazioni totali o parziali, come "solo lumache" o "solo cosce di rana". Il regolamento non introduce qui una nuova disciplina sostanziale generale, ma corregge il testo per renderlo coerente con l’effettiva portata delle autorizzazioni.
Modifiche all’allegato XV: insetti destinati al consumo umano
L’allegato XV viene aggiornato per includere il Regno Unito tra i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti. La base fattuale richiamata è la risposta soddisfacente al questionario presentato il 12 marzo 2021, ritenuta sufficiente a dimostrare la conformità a prescrizioni equivalenti. L’inclusione è però espressamente subordinata al regime speciale applicabile all’Irlanda del Nord ai sensi dell’accordo di recesso e del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.
Ambito territoriale, note e precisazioni
Le note agli allegati precisano alcuni ambiti territoriali particolari. Per il Regno Unito, i riferimenti non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini degli allegati pertinenti. Per Israele, la definizione esclude i territori amministrati da Israele dal giugno 1967. Tali precisazioni hanno rilievo operativo per l’esatta individuazione del paese terzo ammesso in elenco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione adottato sulla base dell’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, produce effetti immediati sulla disciplina degli elenchi di importazione contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati II, IX, XI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’aggiornamento riguarda i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di solipedi selvatici, prodotti della pesca, cosce di rana e lumache, e insetti destinati al consumo umano.
Nuove autorizzazioni per carni di solipedi selvatici
Nell’allegato II la Namibia è aggiunta tra i paesi autorizzati per partite di carni fresche, escluse frattaglie e carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, con l’osservazione "Solo selvaggina selvatica". Rimane elencato anche il Sud Africa con la medesima osservazione.
Modifiche agli elenchi per i prodotti della pesca da acquacoltura
Nell’allegato IX vengono inserite o confermate limitazioni e autorizzazioni coerenti con i piani di sorveglianza dei residui approvati: Nigeria autorizzata per prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, esclusi i pesci; Oman autorizzato per prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, esclusi i crostacei; Isole Falkland, Montenegro, Marocco e Ucraina con esclusione dei crostacei di acquacoltura; Guatemala, Mozambico, Nicaragua e Tanzania con esclusione dei pesci di acquacoltura. L’allegato è inoltre allineato alla nuova formulazione delle osservazioni "esclusi i pesci" e "esclusi i crostacei".
Integrazione del Regno Unito nell’elenco degli insetti
Nell’allegato XV il Regno Unito è incluso tra i paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di insetti destinati al consumo umano. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva del questionario presentato il 12 marzo 2021 e opera ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Rettifica dell’allegato XI su cosce di rana e lumache
L’allegato XI è rettificato per correggere errori relativi all’omissione e all’autorizzazione dei prodotti con riferimento ad Armenia e Azerbaigian. Restano definiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di cosce di rana e lumache, con specifiche limitazioni per alcuni paesi, ad esempio "solo lumache" o "solo cosce di rana".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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