Cassazione Penale, Sentenza n. 01737/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione fra due condanne: una per narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) consumata tra il 1998-1999 e una per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) ritenuta consumata a partire dal 1999. Sosteneva che l'attività di narcotraffico fosse stata esercitata con l'avallo di Cosa nostra e che la sua affiliazione al sodalizio risalisse a prima del 1999 (anche fino al 1996), richiamando contatti con esponenti mafiosi e compendi probatori utilizzati nel giudizio di merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva escluso il vincolo di continuazione tra i due fatti, ritenendo che non vi siano elementi nella sentenza di condanna per art. 74 che facciano emergere un'aggravazione a norma dell'art. 416-bis e che non sia possibile, in sede esecutiva, retrodatare o riqualificare la natura e il tempus commissi del reato accertati con sentenza definitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (il testo è parzialmente tronco ma dispone la condanna alle spese).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
Il reato di traffico di stupefacenti è stato ritenuto nella sentenza non aggravato dalla circostanza ex art. 416-bis, dunque non inseribile, sulla base della sentenza definitiva, nell'ambito dell'associazione mafiosa accertata successivamente.
art. 416-bis cod. pen.
La condanna per associazione mafiosa è stata fissata temporalmente a partire dal 1999; il giudice dell'esecuzione non può retrodatare la data di affiliazione o estendere la portata del giudicato oltre quanto definitivamente accertato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso (violazione dell'art. 81 cp), in relazione alla questione della continuazione e della commistione di più reati nel disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per applicare la continuazione tra le due condanne.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per i ricorsi contro provvedimenti dell'esecuzione; il ricorso ex art. 671 è stato ritenuto infondato.
D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865
Citato a titolo di precedente giurisprudenziale in tema di revoca dell'indulto e determinazione dell'episodio prevalente: serve a illustrare il potere del giudice di cognizione/esecuzione di individuare elementi necessari per le finalità esecutive, pur entro i limiti del giudicato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per ricavarne gli elementi necessari all'esecuzione, ma non può modificare o supplire al contenuto definitivo della sentenza di merito.
- Non è consentito in sede esecutiva retrodatare il tempus commissi o riqualificare la natura di un reato già accertato con sentenza passata in cosa giudicata, salvo che la data o l'elemento temporale non fossero stati specificamente accertati dal giudice di merito.
- Per riconoscere la continuazione tra reati occorre che dalla sentenza definitiva emergano elementi che dimostrino l'unità del disegno criminoso e la riconducibilità dell'attività ad un medesimo ambito di influenza; mere frequentazioni o contatti con esponenti mafiosi non sono di per sé sufficienti.
- La qualificazione di un reato di droga come aggravato ai sensi dell'art. 416-bis deve risultare dalla sentenza di condanna; in sua assenza non si può, in sede esecutiva, inserire quell'attività nell'ambito dell'associazione mafiosa.
- In ipotesi associative, variazioni nella compagine, nell'oggetto sociale o nell'ambito territoriale non escludono automaticamente la continuazione, ma la sua riconduzione richiede che tali aspetti siano desumibili dal giudicato o dagli atti depositati nel procedimento di cognizione.
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