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Sentenza

Sentenza n. 2439/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 14/10/2021 n. 6436.

Giustizia amministrativa202501604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6436/2021, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6436/2021, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 200 euro per compensi, oltre agli accessori di legge, nell'ambito di un precedente giudizio di ottemperanza relativo a un decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, precisando che la sentenza era stata notificata telematicamente al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi, degli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la sospensione del giudizio prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, ritenendo che il ricorrente non fosse un creditore derivante direttamente da un titolo ex legge n. 89/2001, ma titolare di un credito per spese legali riconosciuto da una sentenza del TAR. Nel merito, ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero mediante PEC e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva provato l'adempimento, il ricorso per ottemperanza è stato accolto ai sensi dell'art. 112 c.p.a. L'amministrazione è stata ordinata a pagare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute, comprensive di 200 euro per compensi, interessi decorrenti dal passaggio in giudicato e accessori di legge, inclusi IVA, contributo alla Cassa Forense e spese generali ai sensi del d.m. n. 55/2014. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato in un dirigente amministrativo dell'amministrazione giudiziaria designato dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31/12/1996 n. 669, convertito dalla l. 28/2/1997 n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24/3/2001 n. 89

    La sospensione prevista dalla disposizione non si applica quando il credito azionato deriva da una sentenza del TAR relativa alle spese legali, anziché direttamente da un titolo ex legge n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24/3/2001 n. 89

    È richiamato quale criterio per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 817, lett. g), l. 30/12/2024 n. 207

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile alla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • d.m. 55/2014

    È indicato come fondamento delle spese generali dovute tra gli accessori delle spese legali riconosciute dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegato il titolo giudiziale fonte dell'obbligazione, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute.
  • La sospensione prevista per i giudizi relativi ai crediti derivanti dalla legge n. 89/2001 non si applica al credito per spese legali riconosciuto da una sentenza amministrativa pronunciata in un giudizio collegato all'esecuzione di un decreto ex legge n. 89/2001.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento, compresi gli atti contabili eventualmente necessari, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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