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Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1286 emessa in data 4 ottobre 2023 dal Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 2210/2023, notificata dapprima in data 07/10/2023, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 16/12/2024.

Giustizia amministrativa202500318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per sei anni scolastici, condannando il Ministero alla sua attivazione per euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, passata in giudicato e nuovamente notificata al Ministero il 16 dicembre 2024 ai fini dell'esecuzione. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad attivarla per l'importo complessivo di euro 3.000,00. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 29 aprile 2025, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo, termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile azionata era passata in giudicato e che erano decorsi i 120 giorni dalla sua notificazione al Ministero, sicché risultavano soddisfatte le condizioni per procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione statale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, con incarico di insediarsi su sollecitazione della ricorrente e provvedere entro ulteriori 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio su motivata richiesta, è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla docente dalla sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia accertato un diritto e imposto all'amministrazione uno specifico obbligo di facere.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il giudizio di ottemperanza può essere attivato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando l'amministrazione non abbia provveduto spontaneamente.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese, ove occorrenti, le modifiche di bilancio; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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