Sentenza n. 2814/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1150/2025, depositata e resa pubblica il 13.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6737/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, con accredito di € 500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativa all'anno scolastico 2023/2024, accreditandovi € 500,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Quanto alla ricevibilità, ha rilevato il rispetto del termine processuale dimezzato di quindici giorni previsto per il rito camerale dall'art. 87, comma 3, c.p.a. Quanto all'ammissibilità, ha accertato la sussistenza dei due presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: il passaggio in giudicato, comprovato dal certificato della cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso tra il 30 luglio e il 4 dicembre 2025. Nel merito, il giudice ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva provato alcuna esecuzione, neppure parziale, né indicato ragioni ostative. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando la Carta elettronica e accreditando € 500,00 oltre gli accessori liquidati nel titolo. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi da definire con rito camerale; nel caso concreto il deposito è stato ritenuto tempestivo entro quindici giorni dalla notificazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone alle amministrazioni dello Stato di completare entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento; il decorso del termine costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente la penalità di mora per ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando giudiziale.
- Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che comporti obblighi di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, la parte deve comprovare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudicato del giudice ordinario avente a oggetto l'attribuzione di un beneficio amministrativamente attuabile ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, che deve porre in essere tutte le attività necessarie a garantire concretamente il bene della vita riconosciuto.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato né adduca ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa il giudice può fissare una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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