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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30578/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione separata, relativi ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009 da un avvocato non iscritto alla relativa Cassa forense. Il professionista aveva opposto l'atto e il tribunale aveva annullato l'avviso ritenendo prescritto il credito. La corte d'appello aveva confermato, individuando come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza originaria del 16 giugno 2010 e ritenendo tardiva la nota interruttiva ricevuta il 2 luglio 2015; aveva inoltre escluso che l'omessa compilazione del quadro RR valesse a provare la volontà di sottrarsi al debito, con conseguente inapplicabilità della sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione al D.P.C.M. 10 giugno 2010, alla L. n. 335/1995 e al D.L. n. 98/2011, sostenendo che il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2009 fosse slittato al 6 luglio 2010 e che, quindi, la prescrizione non fosse maturata al momento dell'atto interruttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto il principio per cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso dei contributi relativi al 2009, il termine era differito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata perché aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè alla scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento"

    ha differito il termine di versamento dei contributi per i soggetti interessati sino al 6 luglio 2010, incidendo così sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamato per fondare la pretesa dell'INPS.

  • art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    è stato richiamato dall'INPS; la Corte precisa che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda solo le sanzioni civili e non incide sull'obbligo contributivo oggetto del giudizio.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la corte territoriale aveva escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione; la Cassazione non si sofferma su tale profilo perché risolve la controversia sul differimento del termine di pagamento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di un precedente conforme.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    costituisce la base delegante che conferisce al D.P.C.M. natura regolamentare/attuativa.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    è richiamato come disposizione generale in forza della quale il D.P.C.M. ha previsto il differimento dei versamenti.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    identifica gli studi di settore rilevanti ai fini dell'applicazione del differimento.

  • art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997

    richiamato solo per chiarire che il differimento riguarda tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore, non solo chi abbia adottato un regime fiscale specifico.

  • art. 22, L. n. 576/1980

    richiamato nel passaggio relativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Se un provvedimento normativo di natura regolamentare differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
  • Un atto interruttivo della prescrizione è tempestivo solo se interviene prima del decorso del termine quinquennale calcolato sul termine di pagamento effettivamente vigente, comprensivo di eventuali differimenti normativi.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alle sole sanzioni civili non incide, di per sé, sull'obbligo contributivo principale né sulla sua prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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