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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20591/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha contestato l'omessa fatturazione IVA su costi relativi a convention/premi organizzati da Unicredit Banca per la rete di vendita, sostenendo che Unicredit Banca abbia agito come mandataria senza rappresentanza delle "società prodotto" del gruppo che ne hanno tratto vantaggio e si erano impegnate a sostenere pro quota i costi; per l'Agenzia i fornitori dovevano fatturare ad Unicredit Banca e questa doveva rifatturare alle mandanti. In primo grado l'avviso è stato confermato, in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto Unicredit ritenendo che non vi fosse autonoma prestazione onerosa della capogruppo e che l'assenza di addebito da parte dei fornitori impedisse la fatturazione da parte della capogruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso dell'Agenzia (primo, terzo, quarto e sesto motivo), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, con il seguente principio di diritto disposto dalla Corte: "In tema di IVA, la società che organizzi un sistema premiante dell'impegno dei propri dipendenti su incarico ricevuto da altre società del gruppo che ne abbiano tratto vantaggio e che si siano impegnate pro quota a sostenere almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di questi, agisce come mandataria senza rappresentanza delle altre società; sicché i terzi fornitori sono tenuti a fatturare le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce nei loro confronti come committente, e questa seconda è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto". La Corte ha inoltre escluso che l'assenza di trasferimenti di denaro tra mandanti e capogruppo o la fatturazione diretta dei fornitori alle mandanti costituiscano di per sé ostacolo insormontabile all'applicazione dell'IVA al mandatario; ha precisato che il mandatario ha l'obbligo di verificare la qualificazione fiscale delle operazioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3

    Recepisce il principio che quando un soggetto agisce in nome proprio ma per conto terzi partecipando a una prestazione di servizi si crea la finzione di due prestazioni consecutive: il mandatario è considerato come avendo ricevuto e poi fornito i servizi e può essere soggetto all'IVA.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, commi 1 e 2

    Stabilisce i requisiti formali essenziali della fattura; la Corte richiama l'obbligo del cessionario/committente di verificare la regolarità formale della fattura ricevuta.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3

    Riguarda la nozione di corrispettivo: la Corte evidenzia che il corrispettivo non si esaurisce nel mero trasferimento di denaro e che la mancanza di un esborso diretto non esclude l'obbligo IVA se sussiste il mandato senza rappresentanza.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6

    Regole sulla regolarizzazione delle operazioni senza fattura o con fattura irregolare da parte del cessionario/committente; la Corte chiarisce che tale regolarizzazione è limitata alla verifica formale e non esclude la possibilità di riclassificare fiscalmente l'operazione.

  • Codice civile, art. 1705

    Disciplina del mandato senza rappresentanza: il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi e può essere considerato creditore nei rapporti con i terzi; tale qualificazione ha riflessi anche sul piano IVA.

  • Codice civile, art. 1188

    L'indicazione del destinatario dell'adempimento consente di identificare i beneficiari delle prestazioni; detta indicazione è compatibile con la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza e non vale automaticamente a qualificare il rapporto come mandato con rappresentanza.

  • Sesta direttiva IVA (direttiva UE), art. 6, par. 4

    Principio comunitario secondo cui il soggetto che partecipa a una prestazione di servizi in nome proprio ma per conto di terzi è considerato come avendo ricevuto e poi fornito i servizi, con conseguenze fiscali in termini di soggettività passiva IVA.

Massime di principio

  • Se una società organizza premi/eventi per i propri dipendenti su incarico e nell'interesse di altre società che ne traggono vantaggio e si impegnano a sostenere i costi pro quota, essa può essere qualificata come mandataria senza rappresentanza.
  • Quando sussiste il mandato senza rappresentanza, i fornitori devono fatturare al mandatario (committente) e il mandatario è tenuto a rifatturare le mandanti nei limiti dell'incarico; l'assenza di flussi finanziari diretti tra mandanti e mandatario non elimina l'obbligo IVA.
  • La mera esistenza di fatture emesse direttamente dalle società fornitrici alle mandanti non esclude che l'Amministrazione tributaria possa ricostruire la sostanza giuridica del rapporto e attribuire gli obblighi IVA al mandatario.
  • Il mandatario non può affidarsi passivamente alla qualificazione operata dai fornitori: ha un obbligo di controllo della corretta qualificazione fiscale delle operazioni e, se del caso, deve regolarizzare e fatturare conformemente.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile formalizzare in scritto i mandati (ambito, responsabilità di fatturazione, modalità di riparto dei costi) e conservare la documentazione che dimostri l'incarico ricevuto e le istruzioni date ai fornitori.

Testo integrale

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