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Sentenza

Sentenza del 26/11/2015 n. 9552 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI - Trust autodichiarato - Imposta - Non è soggetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il trattamento fiscale del trust autodichiarato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Nel trust autodichiarato il disponente conserva la qualità di trustee e non trasferisce immediatamente i beni a soggetti terzi, ma si limita a imporre sui beni un vincolo di destinazione. I beneficiari vantano una mera aspettativa e non conseguono alcun arricchimento attuale o potenziale fino all'effettiva attribuzione dei beni da parte del trustee. Pertanto, la sola istituzione del trust non integra un trasferimento imponibile né manifesta un intento di liberalità rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La decisione

Il trust autodichiarato non è soggetto, al momento della sua istituzione, all'imposta sulle successioni e donazioni. È invece dovuta l'imposta di registro in misura fissa. Un diverso regime impositivo potrà essere valutato soltanto quando il trustee attribuirà concretamente i beni ai beneficiari, momento in cui si verificherà l'eventuale arricchimento rilevante ai fini dell'imposizione. Il principio è espresso in senso contrario rispetto ad alcune precedenti pronunce della Corte di cassazione, tra cui Cass. nn. 3735-3737/2015, n. 3886/2015 e, da ultimo, n. 21614/2016.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta presuppone un effettivo arricchimento del beneficiario derivante dal trasferimento dei beni; la mera istituzione di un vincolo di destinazione, senza attribuzione patrimoniale, non è sufficiente.

  • Imposta di registro

    Per l'istituzione del trust autodichiarato, in assenza di trasferimento immediato dei beni a terzi, trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

  • Cass. nn. 3735-3737/2015, Cass. n. 3886/2015 e Cass. n. 21614/2016

    Le pronunce sono richiamate come orientamenti contrari, poiché avrebbero ritenuto imponibile il trust già al momento della sua istituzione.

Massime di principio

  • Per stabilire quando un trust è fiscalmente imponibile occorre individuare il momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario, non necessariamente quello della mera istituzione del vincolo.
  • Nel trust autodichiarato, se il disponente conserva anche il ruolo di trustee e non trasferisce subito i beni a terzi, i beneficiari hanno normalmente una posizione di mera aspettativa.
  • In assenza di attribuzione patrimoniale immediata, l'imposta sulle successioni e donazioni non dovrebbe applicarsi al momento della costituzione del trust; può invece applicarsi al successivo trasferimento dei beni ai beneficiari, secondo la disciplina vigente.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla struttura concreta dell'atto e dagli effetti patrimoniali prodotti: eventuali poteri irrevocabili dei beneficiari, trasferimenti immediati o attribuzioni sostanziali potrebbero condurre a una diversa valutazione.
  • La sola presenza di un vincolo di destinazione non dimostra di per sé né un arricchimento né un intento di liberalità imponibile.

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