Cassazione Civile, Ordinanza n. 33609/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore subordinato a tempo determinato aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere l’ammissione di un credito privilegiato, qualificato come trattamento incentivante per l’attività prestata presso l’ente. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provati l’inquadramento contrattuale, il numero delle ore lavorate nell’anno di riferimento e altri elementi necessari per liquidare il trattamento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo di aver già allegato gli elementi costitutivi del rapporto e del credito: rapporto di lavoro dal 1.1.2006 al 31.12.2015, inquadramento A2, mansioni di autista soccorritore, monte ore pari a 1500, oltre alla circostanza che la sussistenza del rapporto non era specificamente contestata. La procedura ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, lamentando il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata in opposizione sulla base di una lettera di messa in mora prodotta dal lavoratore in corso di causa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo che il decreto del Tribunale non rispettasse il "minimo costituzionale" della motivazione: pur dando atto dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il giudice di merito non aveva spiegato perché l’inquadramento contrattuale non fosse provato, quali fossero gli ulteriori elementi indispensabili per la liquidazione del trattamento incentivante, né aveva chiarito l’affermazione secondo cui la liquidazione equitativa non fosse possibile sulla base di parametri riferibili ad altri soggetti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non chiariva in quale fase fosse stata proposta l’eccezione di prescrizione, dato rilevante per la questione della decadenza dalla prova. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo.
art. 209, comma 2, l. fall.
Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo in procedura concorsuale.
art. 2751 bis n. 1 c.c.
Indicata come norma attributiva del privilegio del credito da lavoro subordinato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura, pur formulata nel vecchio lessico del vizio di motivazione, è stata riqualificata come deduzione di motivazione omessa o apparente, nei limiti del sindacato sul "minimo costituzionale".
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nel passaggio in cui la Corte osserva che il giudice di merito non ha considerato l’atteggiarsi dell’onere della prova, anche in sede concorsuale, una volta pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- In sede di legittimità è ancora denunciabile il vizio motivazionale solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, cioè quando sia violato il "minimo costituzionale" della motivazione; non è invece sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando il giudice di merito riconosce l’esistenza del rapporto di lavoro ma nega il credito per difetto di prova, deve indicare con precisione quali elementi costitutivi risultino mancanti e perché; una motivazione meramente assertiva o oscura integra vizio rilevante in cassazione.
- Se la sussistenza del rapporto di lavoro non è contestata, il giudice deve valutare correttamente il riparto dell’onere della prova sui soli elementi necessari alla quantificazione del credito, senza pretendere formule generiche o riferimenti indeterminati ad altri soggetti o parametri non esplicitati.
- L’eccezione sollevata in sede di legittimità deve essere specifica e autosufficiente: chi censura la decisione sul punto della prescrizione deve chiarire il momento processuale in cui l’eccezione è stata proposta, quando tale dato incide sulla valutazione della decadenza e del diritto di replica della controparte.
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