Sentenza n. 157/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di cui alla nota prot. Cat. A.12.24/Imm. 249 emesso dalla Questura di Siena l’08/08/2024 e notificato in pari data e di ogni ulteriore provvedimento conseguente e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti, tra cui l’ordine di allontanamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottato dalla Questura di Siena, connesso all'ordine di allontanamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino albanese entrato in Italia il 15 giugno 2023 senza uno specifico visto d'ingresso, aveva presentato il 6 febbraio 2024 una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, corredata dalla dichiarazione di disponibilità all'assunzione. La Questura di Siena aveva dichiarato irricevibile l'istanza l'8 agosto 2024, ritenendo scaduti i termini per la permanenza e insussistenti i presupposti per il rilascio del titolo. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe omesso di valutare la sua integrazione sociale, il rapporto di lavoro presso un'impresa locale e la circostanza che egli, dopo l'ingresso in Italia, aveva richiesto il ricongiungimento familiare con la sorella, domanda respinta dalla Questura di Milano il 31 gennaio 2024. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel provvedimento erano inoltre richiamati precedenti dinieghi o provvedimenti di irricevibilità relativi a istanze di soggiorno presentate dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto di irricevibilità. Il ricorrente era entrato in Italia senza visto specifico, per turismo, e aveva superato il limite massimo di novanta giorni previsto per il soggiorno breve. Ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998, l'ingresso regolare e il possesso dei requisiti previsti per l'ingresso costituiscono presupposti essenziali per il rilascio del permesso di soggiorno; in mancanza, il permesso deve essere rifiutato o dichiarato irricevibile. La situazione di irregolarità al momento della domanda non poteva essere superata dalla disponibilità all'assunzione, dall'attività lavorativa svolta o dall'integrazione sociale dedotta. Neppure la precedente richiesta di ricongiungimento familiare assumeva rilievo, poiché era stata respinta e non aveva prodotto il presupposto considerato dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998. Il riferimento all'integrazione sociale e all'ammissione all'allontanamento volontario attiene, secondo il TAR, alla disciplina dell'espulsione e alle questioni devolute al giudice ordinario, non alla legittimità del provvedimento questorile di irricevibilità del permesso. Il decreto impugnato è stato quindi ritenuto immune dalle censure. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
nessuna citazione testuale riportata
L'ingresso dello straniero è subordinato, oltre che al possesso di un passaporto valido o documento equipollente, anche al previo ottenimento del visto d'ingresso; la regolarità dell'ingresso costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
La mancanza dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno, inclusa la regolarità dell'ingresso, impedisce il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e può comportarne la revoca.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
La disposizione è applicata dal TAR quale fondamento dell'obbligo di rifiutare il titolo quando difettano i requisiti per l'ingresso e il soggiorno.
art. 11, comma 1, d.P.R. 394/1999
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato quale disposizione che subordina il rilascio del permesso di soggiorno al previo regolare ingresso nel territorio nazionale.
art. 13 d.lgs. 286/1998
nessuna citazione testuale riportata
La disposizione non impone, ai fini della valutazione della domanda di permesso di soggiorno in assenza dei presupposti di ingresso, una valutazione dell'integrazione sociale; i profili relativi all'integrazione rilevano invece, nei casi previsti dai commi 2-bis e 5, nell'ambito della disciplina dell'espulsione e dell'allontanamento volontario.
art. 13, commi 2-bis e 5, d.lgs. 286/1998
nessuna citazione testuale riportata
I profili relativi ai legami familiari e all'integrazione sociale sono considerati ai fini della validità del decreto di espulsione nei casi previsti e dell'ammissione all'allontanamento volontario; le relative controversie, secondo la sentenza, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 1 l. 68/2007
nessuna citazione testuale riportata
Disciplina i soggiorni di breve durata per turismo, studio e affari, non superiori a tre mesi; il superamento del limite determina l'irregolarità del soggiorno.
art. 4 l. 68/2007
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato nel provvedimento amministrativo insieme alla disciplina dei soggiorni brevi, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di soggiorno presuppone che l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale sia avvenuto regolarmente, mediante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 d.lgs. 286/1998, compreso il visto d'ingresso quando richiesto.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno impone il rifiuto del permesso di soggiorno; la disponibilità di un rapporto di lavoro o la dedotta integrazione sociale non possono sanare l'irregolarità originaria dell'ingresso e del soggiorno.
- Lo straniero entrato per turismo senza visto specifico non può ottenere, dopo il superamento del termine massimo di novanta giorni del soggiorno breve, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in assenza di ulteriori presupposti legali che rendano regolare la sua posizione.
- La valutazione dei legami familiari e dell'integrazione sociale prevista dall'art. 13, commi 2-bis e 5, d.lgs. 286/1998 rileva nell'ambito della disciplina dell'espulsione e dell'allontanamento volontario nei casi contemplati dalla legge, ma non impone di per sé il rilascio del permesso di soggiorno quando mancano i requisiti di ingresso.
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