Sentenza n. 1590/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98 di cui al verbale di presenza redatto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta del 24/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio, poiché l'adozione del provvedimento di revoca del nulla osta ha fatto venire meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'originaria domanda avverso il silenzio, trasferendosi l'interesse sull'impugnazione del nuovo provvedimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sul procedimento di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione nel procedimento avviato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta, risultante dal verbale di presenza del 24 ottobre 2024, finalizzato al rilascio del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero dell'Interno, in data 12 gennaio 2026, ha adottato un provvedimento di revoca del nulla osta relativo alla posizione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo che supera la situazione di inerzia oggetto dell'azione contro il silenzio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'impugnazione del nuovo atto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno cui si riferiva il silenzio contestato; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
Massime di principio
- L'adozione, durante il giudizio contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento amministrativo relativo al medesimo procedimento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'inerzia, rendendo improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'impugnazione del nuovo provvedimento.
- Quando il giudice dichiara improcedibile l'azione contro il silenzio per l'adozione sopravvenuta di un provvedimento amministrativo, non procede all'esame della legittimità dell'inerzia originariamente contestata.
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