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Sentenza

Sentenza n. 5148/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1679/2025, RG n. 16361/2022, resa in data 11 aprile 2025 dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202505334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, somme per omissione contributiva, interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1679/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di euro 26.472,05 lordi, di cui euro 6.408,58 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di euro 58.031,23, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per omissione contributiva dal 2007 al 2011. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva, il Ministero non aveva provveduto all’adempimento. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha prodotto una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dalla quale risultava l’avvio di una procedura congiunta con l’INPS, ma anche la perdurante necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’istituto scolastico di ultima assegnazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza in ragione del passaggio in giudicato della sentenza azionata, della mancata integrale esecuzione e della scadenza del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, con spese a carico del Ministero inadempiente. È stata accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che nell’ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio, mentre non sono ripetibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivando dalla libera scelta del creditore il ricorso a strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché al compenso del commissario ad acta, fissato in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una pronuncia giurisdizionale, anche del giudice ordinario, nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’attuazione della decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza può essere disposta la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro; nel caso concreto essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, secondo i termini indicati in motivazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali consente l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese relative agli atti di precetto e alle procedure di esecuzione forzata civile non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché attengono a uno strumento esecutivo distinto, scelto liberamente dal creditore.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’Amministrazione dello Stato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato e quantificato un’obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione.
  • La mera attivazione di procedure amministrative interne o di interlocuzioni con altri enti non integra l’esecuzione del giudicato quando l’Amministrazione non abbia ancora corrisposto integralmente le somme dovute e non abbia completato gli adempimenti necessari.
  • Decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un ulteriore termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento di un’ulteriore somma di denaro quale misura coercitiva indiretta, parametrandola agli interessi legali maturati sulle somme dovute in base al giudicato fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato, secondo quanto stabilito nel provvedimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla scelta di un diverso strumento di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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