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Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 03230/2025, resa tra le parti, nel giudizio di ottemperanza r.g. n.1597/2025;

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Catania che aveva dichiarato inammissibile per genericità il ricorso per l'ottemperanza della precedente sentenza sul pagamento dell'indennità di equiparazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La privata ha appellato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione sulla domanda di risarcimento del danno previdenziale. Con un secondo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza, sostenendo di avere quantificato il credito residuo in euro 6.906,21, indicato il criterio di calcolo fondato sull'indennità annua fissa di lire 2.400.000 prevista dall'art. 49 del d.P.R. n. 384/1990, spiegato perché il pagamento dell'Università non fosse satisfattivo e dedotto l'erroneo mancato cumulo tra interessi e rivalutazione. Nel merito ha chiesto il pagamento dell'ulteriore somma ritenuta dovuta e il risarcimento del danno previdenziale mediante versamento dei contributi e ricalcolo dei ratei pensionistici.

La decisione

Il CGARS ha accolto il secondo motivo limitatamente al profilo processuale, riformando la declaratoria di inammissibilità del TAR. Ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente fossero sufficientemente specifiche e che, nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza amministrativa, il giudice potesse esercitare poteri cognitivi integrativi per precisare la regola concreta del giudicato e il quantum del credito. In applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, il Consiglio ha quindi esaminato direttamente il merito. Ha però respinto tutte le domande. Ha stabilito che l'art. 49 del d.P.R. n. 384/1990 non attribuisce automaticamente al personale universitario convenzionato un'indennità fissa, poiché opera il meccanismo perequativo dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979: l'indennità spetta soltanto nella misura necessaria a colmare la differenza tra trattamento ospedaliero e trattamento universitario. L'Università aveva correttamente effettuato il calcolo differenziale anno per anno e aveva liquidato integralmente capitale, interessi e rivalutazione. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 1194 c.c. all'imputazione del pagamento degli emolumenti corrisposti in esecuzione del giudicato; comunque, anche applicando l'ordine di imputazione prospettato, la somma versata sarebbe stata sufficiente a estinguere il debito. La domanda previdenziale è stata respinta perché l'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 qualifica l'indennità di equiparazione come non utile ai fini previdenziali e assistenziali. Spese del doppio grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Giova premettere che la sentenza della cui ottemperanza si discute (TAR Catania n. 3244/2014) è una sentenza del giudice amministrativo. È noto che il giudizio di ottemperanza in tali casi può rivestire un carattere non solo esecutivo, ma anche carattere cognitorio, potendo condurre a un giudicato a formazione progressiva.

    Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza amministrativa il giudice può svolgere, oltre all'attività esecutiva, un'attività cognitiva integrativa diretta a precisare la regola concreta del giudicato e il quantum del credito.

  • art. 49 d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384

    L'art. 49 del DPR 28 novembre 1990 n. 384 — cui la sentenza TAR 3244/2014 si richiama, pur menzionando per mero errore materiale il n. 349 — prevede, per gli operatori professionali di I categoria collaboratori, «una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000».

    La disposizione individua l'importo dell'indennità previsto per la specifica categoria professionale, ma non comporta, per il personale universitario convenzionato, l'erogazione automatica e autonoma della somma in misura fissa.

  • art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761

    In questo meccanismo, l'indennità di equiparazione spetta solo se e nella misura in cui il trattamento ospedaliero complessivo risulti superiore a quello universitario.

    Per il personale universitario operante in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, l'indennità ha natura perequativa e deve essere calcolata come differenza tra il trattamento ospedaliero complessivo e quello universitario; inoltre, è «non utile ai fini previdenziali e assistenziali».

  • art. 1194 c.c.

    In primo luogo, per consolidata giurisprudenza amministrativa, l'art. 1194 c.c. “non trova applicazione nei casi di corresponsione di emolumenti al pubblico dipendente in esecuzione di giudicato, essendo il dovuto stabilito in un unico contesto e con riferimento cumulativo al credito per interessi”.

    L'ordine legale di imputazione del pagamento agli interessi prima che al capitale non si applica alla corresponsione di emolumenti a un pubblico dipendente eseguita in attuazione di un giudicato, quando il dovuto sia determinato unitariamente.

  • art. 1193 c.c.

    Per giurisprudenza pacifica, «la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento eseguito, ai sensi dell'art. 1193 c.c., deve essere esercitata contestualmente al pagamento stesso» (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 3644/2021), e nel caso di specie tale dichiarazione contestuale sussiste.

    L'imputazione del pagamento a uno specifico debito deve essere effettuata dal debitore contestualmente al pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza amministrativa può avere natura anche cognitoria: il giudice può precisare e integrare la regola del caso concreto e determinare il quantum del credito riconosciuto dal giudicato, dando luogo a un giudicato a formazione progressiva.
  • È inammissibile per eccessivo formalismo la domanda di ottemperanza che indichi il credito preteso, il criterio di calcolo e le ragioni dell'asserita insoddisfazione dell'obbligo, anche se il ricorrente non abbia analiticamente contestato ogni voce del prospetto dell'amministrazione; in tal caso il giudice deve esaminare il merito della pretesa.
  • Quando una sentenza riconosce al personale universitario convenzionato un'indennità di equiparazione mediante richiamo a una disposizione che prevede un'indennità fissa per il personale sanitario, la spettanza non si determina automaticamente in misura fissa, ma secondo il meccanismo perequativo che impone di verificare, anno per anno, la differenza tra trattamento ospedaliero e trattamento universitario.
  • L'indennità di equiparazione prevista per il personale universitario convenzionato, in quanto qualificata dalla legge come non utile ai fini previdenziali e assistenziali, non genera obblighi contributivi né un danno previdenziale risarcibile.
  • L'art. 1194 c.c. non trova applicazione alla corresponsione di emolumenti a un pubblico dipendente eseguita in un unico contesto in adempimento di un giudicato, quando l'amministrazione abbia contestualmente liquidato integralmente capitale e accessori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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