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Sentenza

Sentenza n. 662/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto del Questore di Ravenna di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. i) T.U.I. e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque collegati.

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ravenna che ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 286/1998

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente di un’impresa avente sede in Albania, era stato temporaneamente inviato in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di contratti di appalto stipulati con imprese italiane. Dopo l’ingresso in Italia senza visto, consentito ai cittadini albanesi muniti di passaporto biometrico per soggiorni brevi, il datore di lavoro aveva presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta di nulla osta e aveva trasmesso la documentazione relativa al distacco, nonché alla Questura la domanda di permesso di soggiorno per distacco ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. d), d.lgs. 286/1998. La Questura aveva invece qualificato la domanda come richiesta ordinaria di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e l’aveva dichiarata irricevibile, rilevando la mancata presentazione allo Sportello Unico, l’utilizzo di un modulo non conforme e l’assenza del contratto di soggiorno. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., il difetto di contraddittorio e di motivazione. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 5, comma 5, e 27, comma 1, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 9, 35, 36 e 40 d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per abnormità, carenza istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che la domanda riguardava il regime speciale dei lavoratori distaccati nell’ambito di appalti e non il permesso ordinario per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di irricevibilità. Richiamando una propria precedente sentenza relativa a un caso analogo, ha rilevato che l’istanza era specificamente diretta a ottenere un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri, temporaneamente trasferiti in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di appalti. Tale disciplina è speciale e distinta da quella ordinaria del lavoro subordinato, sicché la Questura ha fondato il provvedimento su una qualificazione erronea della domanda e su presupposti non pertinenti, quali la mancata presentazione allo Sportello Unico e l’assenza del contratto di soggiorno ordinario. L’erronea qualificazione avrebbe inoltre potuto essere evidenziata e superata mediante la comunicazione dei motivi ostativi, che l’amministrazione non ha attivato. L’amministrazione è stata obbligata a riesaminare l’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, qualora intendesse respingerla, previa instaurazione del contraddittorio procedimentale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 286/1998

    «Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:… i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie».

    La norma disciplina una categoria speciale di lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri, temporaneamente trasferiti in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di appalto.

  • art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999

    «Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali».

    La disposizione attua il regime speciale prevedendo modalità proprie per nulla osta, visto e permesso di soggiorno dei lavoratori inviati in Italia da imprese estere per opere o servizi oggetto di appalto.

  • art. 9 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato dall’amministrazione quale fondamento delle modalità ordinarie di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato; tali modalità non sono state ritenute pertinenti alla domanda speciale per lavoratore distaccato.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato dall’amministrazione insieme alle disposizioni sul procedimento ordinario di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenuto non applicabile alla fattispecie concretamente dedotta.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato dall’amministrazione per il procedimento ordinario di presentazione della domanda e stipula del contratto di soggiorno; il TAR ha escluso la pertinenza di tale qualificazione rispetto alla disciplina speciale invocata.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale; il TAR ha rilevato la necessità di un corretto confronto procedimentale in sede di riesame.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi ha impedito al ricorrente di segnalare e superare l’erronea qualificazione della domanda; in sede di riesame, l’eventuale diniego dovrà essere preceduto dall’attivazione del contraddittorio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • La domanda di permesso di soggiorno presentata da un lavoratore dipendente da un datore di lavoro estero e temporaneamente trasferito in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di un contratto di appalto deve essere esaminata secondo la disciplina speciale dell’art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 286/1998 e dell’art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999, e non secondo il procedimento ordinario previsto per il lavoro subordinato.
  • È illegittimo il provvedimento che dichiara irricevibile una domanda riconducibile al regime speciale dei lavoratori distaccati applicando presupposti propri del diverso procedimento ordinario, quali la presentazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione e la stipula del contratto di soggiorno ordinario.
  • Quando l’amministrazione attribuisce alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dall’interessato e tale errore incide sui presupposti di ricevibilità o accoglibilità, deve consentire il contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione dei motivi ostativi, così da permettere all’interessato di chiarire la fattispecie e integrare gli elementi rilevanti.
  • L’annullamento del provvedimento di irricevibilità fondato su un’erronea qualificazione della domanda impone all’amministrazione il riesame dell’istanza entro il termine stabilito dal giudice e, ove permangano ragioni ostative, la previa attivazione del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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