L.R. Veneto 36/2007
Disposizioni in materia di tributi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto disciplina, per lo più dal 1° gennaio 2008 e limitatamente agli anni 2008-2009 per l’IRPEF, l’addizionale regionale IRPEF, agevolazioni IRAP per le ASP, la riscossione diretta di proventi IRAP da controllo fiscale, l’addizionale regionale sul gas naturale e l’esenzione da alcune tasse di concessione regionale. Contiene anche una modifica transitoria su agevolazioni IRAP per specifici soggetti e dichiarazione d’urgenza.
Disposizioni in materia di tributi regionali del Veneto
Disposizioni in materia di tributi regionali del Veneto
La legge regionale ridefinisce, per il territorio del Veneto, alcune componenti della fiscalità regionale con effetti in gran parte decorrenti dal 1° gennaio 2008. La disciplina è in larga misura a tempo, con misure limitate agli anni d’imposta 2008 e 2009 oppure collegate a specifiche trasformazioni organizzative.
Addizionale regionale IRPEF: aliquote e agevolazioni temporanee
Per gli anni 2008 e 2009 la legge stabilisce una struttura differenziata dell’addizionale regionale IRPEF in base al reddito imponibile ai fini dell’addizionale.
- Per i redditi superiori a 29.500 euro l’aliquota è fissata all’1,4%.
- Per i redditi non superiori a 29.500 euro l’aliquota è allo 0,9%.
- Per i redditi compresi tra 29.501 euro e 29.650 euro l’aliquota è calcolata con una formula di progressività lineare, con arrotondamento alla quarta cifra decimale.
- Per i contribuenti con reddito non superiore a 50.000 euro e tre figli fiscalmente a carico, l’aliquota resta allo 0,9%; se i figli sono a carico di più soggetti, il beneficio spetta solo se la somma dei redditi imponibili non supera 50.000 euro.
- La soglia di 50.000 euro è aumentata di 10.000 euro per ogni figlio oltre il terzo.
- Rimane confermato quanto previsto dalla legge regionale n. 19/2005 per i soggetti disabili e per chi ha fiscalmente a carico un disabile.
La disciplina ha quindi efficacia limitata agli anni 2008 e 2009, salvo il richiamo ad altre agevolazioni già vigenti.
Agevolazioni IRAP per le ASP subentrate alle IPAB
Dal 2008 l’aliquota IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB e formalmente riconosciute è ridotta di un punto percentuale.
Se il processo di trasformazione si perfeziona nel 2009, la riduzione complessiva per il solo anno d’imposta 2009 è incrementata di un ulteriore punto percentuale.
Le riduzioni si applicano per l’intero anno d’imposta in cui si perfeziona la trasformazione da IPAB in ASP. È inoltre abrogato l’articolo 6 della legge regionale n. 27/2006.
Riscossione diretta dei proventi IRAP da attività di controllo
A decorrere dal 2008, le eventuali convenzioni regionali relative alla gestione dell’IRAP devono prevedere che i proventi derivanti da controlli, liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario siano versati direttamente in un conto corrente dedicato presso la tesoreria regionale.
Le somme comprendono imposta, interessi e sanzioni, ma restano escluse le sanzioni per concorso formale e per violazioni continuate rilevanti ai fini dell’IRAP e di altri tributi erariali.
Modifica delle agevolazioni IRAP per specifici soggetti
Dal 2008 non si applica il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 27/2006 per i soli soggetti individuati dal comma 1 del medesimo articolo, previa verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La norma opera quindi come esclusione selettiva di un precedente regime agevolativo, condizionata al rispetto delle regole UE.
Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, nonché dell’imposta sostitutiva per le utenze esenti, sono determinate secondo la tabella allegata alla legge, articolata per fasce di consumo annuo.
Per gli usi industriali, artigianali e agricoli l’aliquota resta pari al 50% del corrispondente tributo erariale.
Tasse sulle concessioni regionali: abolizione selettiva
Dal 1° gennaio 2008 cessano di applicarsi diverse tasse sulle concessioni regionali, limitatamente alle voci indicate nella legge, tra cui autorizzazioni per stabilimenti di acque minerali, stabilimenti termali e cure, ambulatori e istituti di cura, nonché alcune licenze di pubblicità sanitaria.
La misura rappresenta una disapplicazione selettiva di specifiche voci tariffarie, con effetto dal 2008.
Decorrenza, urgenza e ambito territoriale
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Le disposizioni incidono esclusivamente sulla fiscalità regionale veneta e, per diverse misure, hanno efficacia limitata a esercizi o periodi d’imposta specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 dic 2007L.R. Veneto 34/2007
- Legge · 14 dic 2007L.R. Veneto 35/2007
- Legge · 30 nov 2007L.R. Veneto 32/2007
- Legge · 30 nov 2007L.R. Veneto 33/2007
- Legge · 26 ott 2007L.R. Veneto 30/2007
- Legge · 26 ott 2007L.R. Veneto 31/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →