Cassazione Penale, Ordinanza n. 19562/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo non rispettasse il requisito di specificità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello e privo di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità per il delitto di truffa. L'unico motivo deduceva l'assenza dell'elemento degli artifici e raggiri, lamentando quindi vizio di motivazione sull'integrazione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente la riproposizione di doglianze già svolte in appello e già disattese dalla corte territoriale, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto non specifico, solo apparente, e manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È la norma incriminatrice del delitto oggetto di contestazione e di conferma in appello; la censura mirava a escludere la sussistenza degli artifici e raggiri.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché le doglianze riproducevano quelle già esaminate e respinte in appello senza reale confronto con la motivazione impugnata.
c.p.p.
Richiamato per la disciplina dell'inammissibilità del ricorso e della condanna alle spese conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente identico, censure già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- Il requisito di specificità del ricorso esige una critica argomentata e concreta alla sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione meramente apparente o assertiva.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera reiterazione di doglianze già esaminate, il vizio di motivazione dedotto può essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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