Sentenza del 14/06/2016 n. 3772 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Coefficienti presuntivi di reddito - Presunzione legale relativa - Contenuto prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico del reddito complessivo ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, fondato sulle spese sostenute dal contribuente e sui coefficienti presuntivi di reddito. Il contribuente contestava la pretesa fiscale sostenendo di poter fornire prova contraria mediante la dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La questione centrale era stabilire se fosse necessario provare anche che tali redditi fossero stati concretamente utilizzati per finanziare gli acquisti e le spese considerate dall'Ufficio.
La decisione
La sentenza stabilisce che, nell'accertamento sintetico, la prova contraria richiesta al contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Non è invece necessario dimostrare il loro specifico impiego negli acquisti effettuati, poiché la disponibilità di tali redditi è considerata di per sé idonea a superare la presunzione di sufficienza del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute. L'orientamento è conforme a Cass. n. 6396/2014.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico e consente al contribuente di fornire prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalle spese sostenute. Secondo l'interpretazione richiamata, è sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza dover provare il loro collegamento diretto con ciascuna spesa.
Cass. n. 6396/2014
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, nell'accertamento sintetico, la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte può essere sufficiente a vincere la presunzione, senza necessità di dimostrarne l'effettivo impiego.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la presunzione derivante dalle spese sostenute può essere superata dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
- Non è normalmente necessario ricostruire e provare l'utilizzo specifico di tali redditi per ogni singolo acquisto o spesa, purché la loro disponibilità sia documentata e temporalmente plausibile.
- La prova deve essere concreta e verificabile: documenti bancari, certificazioni, atti di donazione o successione e altra documentazione idonea possono dimostrare l'esistenza e la disponibilità delle somme.
- La mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta non è sufficiente se non è supportata da elementi documentali attendibili.
- Il principio riguarda il superamento della presunzione sintetica e non esclude che l'Amministrazione possa contestare autonomamente l'attendibilità, l'entità o la disponibilità effettiva delle somme indicate.
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