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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento PG n. 20247189448 del 17.4.2024 avente ad oggetto “diniego della domanda P.G. n. 2024/189448 del 17.4.2024 presentata dalla società Carsea S.rl. per occupazione di suolo pubblico in capo all’attività svolta in Venezia – San Polo n. 317”; - della Nota PG 2024/0206317 del 29.4.2024 del Comune di Venezia, Servizio Sportello unico Commercio, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico PG. n. 2024/189448 del 17.4.2024 in Venezia S. Polo n. 317; - del Regolamento comunale di igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, così come modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 17.12.2021, artt. 7 e 26; - di ogni ulteriore atto, anche non noto, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame.

Giustizia amministrativa202501276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico per plateatico, nonché comunicazione dei motivi ostativi e disposizioni regolamentari presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, subentrata nel febbraio 2024 nella gestione di un bar storico sito in Venezia, impugnava il diniego comunale del rinnovo della concessione di plateatico, già rilasciata per il medesimo esercizio, fondato sull'assenza di servizi igienici per il pubblico. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 12-bis dei Criteri regolamentari per l'occupazione degli spazi pubblici, sostenendo che la deroga prevista per le attività storiche si estendesse anche ai requisiti igienico-sanitari. In secondo luogo, lamentava che il pianino dell'Area Realtina individuasse espressamente una superficie destinata al plateatico e che il diniego fosse illogico e contrario al principio di conservazione degli atti. In terzo luogo, deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per insufficiente motivazione sulle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e buona fede, anche in ragione delle precedenti concessioni e dell'affidamento maturato. Venivano inoltre prospettati profili di incompetenza per il mancato coinvolgimento della Commissione tecnica e richiamata la possibilità di configurare il plateatico come mera area di sosta senza servizio al cliente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato l'art. 12-bis dei Criteri regolamentari nel senso che le deroghe per le attività storiche riguardano esclusivamente arredi, merceologia ed elementi estetico-funzionali dell'occupazione, poiché la disposizione richiama la Commissione tecnica arredi e richiede progetto, rendering e indicazioni sui materiali e sulla merceologia. La deroga non incide sui requisiti strutturali e igienico-sanitari, disciplinati dal distinto Regolamento comunale di igiene. Gli artt. 7, comma 3, e 26, comma 4, di tale regolamento subordinano il plateatico alla disponibilità di almeno un servizio igienico per il pubblico e vietano espressamente il rilascio o il rinnovo della concessione alla scadenza quando tale requisito manchi. La deroga è inoltre facoltativa e non automatica; nel caso concreto non risultava neppure presentata una specifica istanza corredata dalla documentazione prescritta. La Commissione tecnica non era incompetente, poiché la sua competenza concerne soltanto le deroghe in materia di arredi e merceologia, mentre la verifica del requisito igienico-sanitario spettava al dirigente competente. Il pianino dell'Area Realtina è stato qualificato come atto di pianificazione generale che individua aree astrattamente occupabili: esso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della concessione e non attribuisce un diritto soggettivo, né un'aspettativa qualificata al rinnovo. Esso non può prevalere sul divieto igienico-sanitario. Il principio di conservazione degli atti non consente di forzare il significato di disposizioni regolamentari tassative né di creare deroghe non previste. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento finale motivava puntualmente il rigetto delle osservazioni, distinguendo tra deroghe ammissibili per arredi e merceologia e inderogabilità dei requisiti igienico-sanitari. Non è stata ravvisata violazione della proporzionalità, trattandosi di applicazione vincolata di una prescrizione posta a tutela della salute pubblica; l'interessata può ottenere il titolo mediante adeguamento dell'esercizio. Le precedenti concessioni non fondano un diritto di insistenza o al rinnovo e l'eventuale violazione della buona fede può rilevare, ricorrendone i presupposti, sul piano della responsabilità, non su quello della validità del provvedimento. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, commi 2 e 3, Criteri regolamentari per l'occupazione degli spazi pubblici

    "possono essere concesse specifiche deroghe"

    La deroga per le attività storiche è facoltativa e circoscritta agli aspetti di arredo urbano, merceologia ed elementi estetico-funzionali dell'occupazione; non riguarda i requisiti igienico-sanitari.

  • art. 5, comma 1, lett. b), Criteri regolamentari per l'occupazione degli spazi pubblici

    "la superficie oggetto di concessione, ed il numero dei posti a sedere presenti nella stessa, sono vincolati al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di igiene"

    La disciplina dei plateatici rinvia espressamente ai requisiti igienici stabiliti dal regolamento comunale di settore.

  • art. 7, comma 3, Regolamento comunale di igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

    "la concessione di plateatico (...) è subordinata alla disponibilità di almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico all'interno dell'esercizio"

    La disponibilità di almeno un servizio igienico per il pubblico è requisito per la concessione del plateatico.

  • art. 26, comma 4, Regolamento comunale di igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

    "nel caso in cui fossero state rilasciate concessioni di plateatico in assenza di servizi igienici ad uso del pubblico, le stesse alla scadenza non potranno essere rinnovate"

    Il divieto di rinnovo del plateatico per esercizi privi di servizi igienici è tassativo e non contempla deroghe per le attività storiche.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi con le osservazioni dell'interessato; nel caso concreto l'obbligo è stato ritenuto assolto mediante motivazione puntuale sulle ragioni del diniego.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di buona fede e correttezza non consente di mantenere una situazione difforme dai requisiti regolamentari sopravvenuti e, secondo il richiamo alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria, la sua violazione rileva eventualmente sul piano della responsabilità, non come vizio di validità del provvedimento.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    Il principio di conservazione degli atti non può essere utilizzato per attribuire alle norme regolamentari un significato incompatibile con il loro tenore tassativo o per creare deroghe non previste.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base normativa del riconoscimento delle attività storiche, senza incidere sull'inderogabilità dei requisiti igienico-sanitari.

  • art. 11 l.r. Veneto n. 50/2012

    È richiamato quale fondamento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio; tale iscrizione consente deroghe nei limiti regolamentari, ma non deroga ai requisiti igienico-sanitari.

Massime di principio

  • Una disposizione regolamentare che consente deroghe per attività storiche, se collegata alla valutazione di arredi, materiali, rendering e merceologia, riguarda esclusivamente gli aspetti estetico-funzionali dell'occupazione di suolo pubblico e non può essere estesa ai requisiti strutturali o igienico-sanitari disciplinati da altra normativa regolamentare.
  • Quando il regolamento comunale stabilisce in termini tassativi che le concessioni di plateatico già rilasciate non possono essere rinnovate alla scadenza in assenza di servizi igienici per il pubblico, l'amministrazione è tenuta a negare il rinnovo, anche se l'esercizio è storico e anche se in passato il titolo era stato rilasciato in assenza del requisito.
  • L'individuazione di un'area come astrattamente occupabile in un atto generale di pianificazione dei plateatici costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della concessione e non attribuisce al gestore un diritto soggettivo o un diritto di insistenza al rinnovo; devono comunque essere verificati tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il principio di buona fede dell'amministrazione e l'affidamento derivante da precedenti provvedimenti non possono rendere valido il rinnovo di una concessione contrastante con requisiti igienico-sanitari tassativi; l'eventuale violazione della buona fede può rilevare, ricorrendone i presupposti, sul piano risarcitorio e non determina di per sé l'invalidità del diniego.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale espone in modo puntuale e comprensibile le ragioni per cui le osservazioni non superano il motivo ostativo, anche mediante il richiamo alla diversa funzione delle discipline regolamentari coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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