Ordinanza n. 2814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza. In primo grado era stato impugnato il provvedimento ministeriale del 30 ottobre 2024, con cui era stata rigettata l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il diniego era motivato sulla base delle informazioni fornite dal Ministero spagnolo, secondo cui il titolo non avrebbe avuto valore ufficiale né efficacia abilitante all’insegnamento sul sostegno in Spagna. Il Ministero ha inoltre evidenziato di avere svolto un’analisi concreta di comparabilità del percorso formativo estero rispetto ai requisiti italiani, in conformità alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, valorizzando il fatto che il diniego di riconoscimento fosse fondato sulle informazioni dell’autorità ministeriale spagnola circa l’assenza di valore ufficiale e di efficacia abilitante del titolo e che l’amministrazione avesse svolto anche una verifica concreta di comparabilità del percorso formativo, come richiesto dall’Adunanza Plenaria n. 18/2022. Richiamati numerosi precedenti della Sezione relativi ad analoghi dinieghi di riconoscimento di titoli spagnoli di specializzazione sul sostegno, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. La decisione non definisce il merito dell’appello, per il quale sarà fissata separata udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Disciplina la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali, applicata all’istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere concessa quando, a una valutazione sommaria e impregiudicata del merito, emergano elementi idonei a sostenere la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, rilevano le informazioni dell’autorità competente dello Stato di origine circa il valore ufficiale del titolo e la sua efficacia abilitante all’insegnamento nello Stato estero.
- Ai fini del riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, l’amministrazione deve svolgere una verifica concreta di comparabilità del percorso formativo seguito rispetto ai requisiti richiesti dall’ordinamento italiano, secondo il criterio richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 18/2022.
- La presenza di precedenti giurisprudenziali concernenti analoghi dinieghi di riconoscimento può concorrere, nella fase cautelare, alla valutazione positiva del fumus boni iuris dell’appello, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
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