Cassazione Penale, Sentenza n. 29678/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) sotto il profilo di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. ha denunciato la nullità della riforma operata dalla Corte d'appello per avere questa deciso nel merito l'appello del pubblico ministero senza disporre l'istruzione richiesta dalla difesa (mancata acquisizione di prove richieste); 2) sotto il profilo di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ha contestato che la Corte d'appello abbia dichiarato la responsabilità penale dell'imputato con l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., senza che nel capo di imputazione fosse espressamente contestata la destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta (energia elettrica).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha respinto. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il proscioglimento di primo grado fosse stato pronunciato nella fase del dibattimento successiva al controllo della regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.) e che gli atti acquisiti nel fascicolo del dibattimento (inclusi sopralluogo ed elementi tecnici Enel) fossero legittimamente valutabili dalla corte territoriale; inoltre la difesa non aveva opposto specifiche eccezioni sull'utilizzabilità di tali atti e aveva in appello chiesto, in subordine, la rinnovazione istruttoria, comportamento che ha consentito di ritenere tacito consenso all'utilizzabilità delle prove. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il capo d'imputazione indicava espressamente l'art. 625 n.7 c.p. e descriveva fatti (riattivazione abusiva del contatore/distacco per morosità; danno a ENEL) sufficienti a far emergere la destinazione pubblicistica dell'energia elettrica; pertanto l'aggravante era regolarmente contestata e valutabile in giudizio.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Riferimento alla fattispecie di delitto di furto come base dell'imputazione; la Corte lo menziona come norma sostanziale oggetto della valutazione di responsabilità.
art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.
Aggravanti del reato di furto; in particolare la n.7 (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio) è stata ritenuta correttamente contestata e applicabile nel caso concreto.
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per vizio procedurale relativo a mancata attività istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso relativo alla carenza della contestazione dell'aggravante; la Corte ne ha valutato la fondatezza e l'ha respinto.
art. 484 c.p.p.
Norma sulla verifica della regolare costituzione delle parti prima del dibattimento; la Corte ha ritenuto che il proscioglimento sia intervenuto in quella fase, legittimando l'uso del fascicolo del dibattimento.
art. 469 c.p.p.
Riferimento alla sentenza predibattimentale: la Corte ha distinto il caso di specie dalla fattispecie tassativa di cui all'art. 469, collocando il provvedimento nella fase dibattimentale di cui agli artt. 484 e segg.
art. 431 e art. 432 c.p.p.
Regole sulla formazione e trasmissione del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha richiamato che il fascicolo può essere integrato e le parti possono concordare acquisizioni di atti.
art. 491 comma 2 c.p.p.
Termine di preclusione per eccezioni; la Corte ha osservato che l'omessa opposizione e il comportamento processuale possono essere valutati come consenso tacito.
art. 526 c.p.p.
Principio secondo cui sono utilizzabili ai fini della decisione le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle acquisite al fascicolo per il dibattimento.
art. 604 comma 6 c.p.p.
Richiamato per delimitare i casi in cui il giudice d'appello, trovandosi di fronte a sentenza di estinzione o improcedibilità, debba acquisire ulteriori emergenze probatorie; la Corte ha ritenuto non applicabile la limitazione al caso concreto perché esistevano emergenze probatorie ritualmente inserite nel fascicolo.
artt. 492, 493, 555, 553, 554-bis c.p.p.
Richiami alla disciplina dell'apertura del dibattimento, integrazione del fascicolo e termini della fase predibattimentale/ dibattimentale; la Corte ha utilizzato questi articoli per giustificare l'utilizzabilità e l'integrazione degli atti.
art. 61 c.p.
Richiamata in sede di liquidazione delle circostanze (la motivazione è interrotta nel testo fornito), segnalando l'avvio della disamina delle circostanze personali ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- Le prove contenute nel fascicolo del pubblico ministero possono essere valutate dal giudice del dibattimento e dalla Corte d'appello se acquisite legittimamente al fascicolo del dibattimento; il consenso della difesa può risultare anche tacito dalla mancata opposizione o dal comportamento processuale.
- La sentenza di proscioglimento pronunciata nella fase di accertamento della regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.) rientra nella fase dibattimentale e non impedisce che la Corte d'appello riesamini il merito se nel fascicolo esistono emergenze probatorie utili.
- La contestazione 'in fatto' di una circostanza aggravante è corretta se il capo d'imputazione descrive fatti tali da rendere chiara e precisa la circostanza aggravante; alcuni elementi (quando sono 'autoevidenti') possono non richiedere la citazione testuale della norma, ma circostanze complesse come la destinazione a pubblico servizio richiedono indicazioni fattuali idonee a farne comprendere la rilevanza.
- Lamentele generiche circa il mancato svolgimento di attività istruttoria sono vulnerabili in cassazione se non indicano quali specifici mezzi di prova avrebbero prodotto efficacia demolitrice rispetto alla prova acquisita.
- In processi di furto di energia elettrica la destinazione pubblicistica della cosa può essere dedotta dalla natura del bene (energia fornita da ente che gestisce la distribuzione) e dalla descrizione fattuale dell'imputazione (riattivazione abusiva di contatore distaccato per morosità), rendendo possibile la contestazione dell'aggravante anche senza formule tassative quando il dato fattuale è univoco.
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