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Sentenza

Sentenza n. 4083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (candidata appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di primo grado era stato impugnato il diniego ministeriale relativo all’istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, di un attestato formativo conseguito presso un’università rumena nell’ambito della specializzazione sul sostegno scolastico. Il diniego si fondava, con motivazioni concorrenti, sull’assenza di un titolo abilitativo conseguito in Romania, trattandosi di un mero attestato formativo, e sull’esito negativo della comparazione tra i percorsi formativi richiesti in Romania e in Italia. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’attestato dovesse comunque essere valutato, che la comparazione fosse inadeguata e illogica e che il Ministero avesse omesso l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio. Il Ministero ha appellato la sentenza. Nel corso del giudizio di appello, l’appellata ha dichiarato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero e di essersi iscritta e avere conseguito il certificato finale di idoneità nell’ambito del percorso speciale italiano di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia formale all’istanza di riconoscimento, intervenuta in funzione dell’accesso ai percorsi formativi speciali italiani, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente originaria alla decisione sulla legittimità del diniego ministeriale. La sopravvenienza rileva anche in appello perché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. Il Ministero conserva invece l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado, che aveva annullato il proprio provvedimento di diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale determina l’improcedibilità del ricorso; quando interviene in appello, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Costituiva la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania.

  • direttiva 2005/36/CE

    Era richiamata quale disciplina europea attuata dal d.lgs. n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede i percorsi formativi speciali italiani cui l’interessata ha avuto accesso previa rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero.

  • art. 5 D.M. n. 75/2025

    È richiamato quale disposizione in base alla quale l’iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno è stata collegata alla rinuncia all’istanza di riconoscimento.

Massime di principio

  • La rinuncia formale all’istanza amministrativa cui è direttamente collegato il ricorso contro il diniego priva il ricorrente dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, determinandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel processo amministrativo il rapporto processuale è unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche in appello.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse si verifica durante il giudizio d’appello, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza di primo grado che aveva deciso nel merito la domanda ormai divenuta improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse della parte originaria ricorrente non elimina l’interesse dell’amministrazione appellante a ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado che abbia annullato il proprio provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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