Sentenza n. 15358/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - delle determinazioni di cui alla nota prot. n. 25910 del 18/02/2021 della ASL Roma 1, recante la notifica delle determinazioni regionali prot. n. G14713 del 4/12/2020, n. G14589 del 2/12/2020 e n. G15112 dell'11/12/2020 nonché la richiesta delle fatture a saldo della produzione erogata dalla ricorrente nel 2019; - della determinazione prot. n. G14713 del 4/12/2020 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, notificata il 18/02/2021, recante la produzione riconoscibile per le funzioni assistenziali-ospedaliere dell'anno 2019, nonché della determinazione prot. n. G12923 del 4/11/2020, non conosciuta e successivamente sostituita dalla n. G14713, nella parte in cui impiegano un numero errato di accessi al pronto soccorso del Cristo Re per calcolare la remunerazione spettante alla ricorrente per i maggiori costi del pronto soccorso; - della determinazione prot. n. G14589 del 2/12/2020 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, notificata il 18/02/2021, recante la produzione riconoscibile per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate in pronto soccorso, nella parte in cui non riconosce la produzione effettivamente registrata nel 2019 ma soltanto il livello di finanziamento assegnato alla struttura nel 2015 maggiorato del 6%; - del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 498 del 10 dicembre 2019, recante la definizione del livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere per l'anno 2019, laddove interpretato nel senso di vincolare la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate in pronto soccorso nel 2019 al livello di finanziamento assegnato alla struttura nel 2015 maggiorato del 6%; - ove occorra e per quanto necessario, della nota prot. n. 191053 del 2/03/2021 con la quale la Direzione regionale ha spiegato alla ricorrente il procedimento seguito per la definizione della produzione 2019; della nota prot. n. 1073374 del 10/12/2020 con la quale la Direzione regionale ha trasmesso alle ASL le determinazioni sopra impugnate; della determinazione prot. n. G15112 dell'11/12/2020 con la quale sono stati definiti i saldi spettanti agli Ospedali Classificati per il 2019 sulla base dell'intera produzione riconosciuta; della determinazione prot. n. G14302 del 27/11/2020, nella parte in cui impiega un numero errato di accessi al pronto soccorso del Cristo Re nel 2019 per calcolare l'acconto spettante alla struttura nel 2020 per la funzione assistenziale di emergenza e urgenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso n.r.g. 13551/2015, e in particolare il Decreto del Commissario ad acta n. 422 del 9 settembre 2015 che definisce il livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in pronto soccorso, nonché la nota (non conosciuta) acquisita al prot. regionale n. 419182 del 21/07/2014 con cui l'Agenas ha trasmesso la proposta di rideterminazione dei criteri di finanziamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali di definizione della produzione e dei saldi riconoscibili per l’attività sanitaria svolta nel 2019, con contestazione del numero di accessi al pronto soccorso utilizzato e del limite applicato alla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in pronto soccorso; impugnato anche il decreto commissariale che fissava il livello massimo di finanziamento
Esito
La controversia
La società ha chiesto l’annullamento degli atti regionali che definivano la produzione riconoscibile per le funzioni assistenziali-ospedaliere e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in pronto soccorso nel 2019, nonché degli atti collegati. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, da un lato, l’impiego di un numero errato di accessi al pronto soccorso del Cristo Re per calcolare la remunerazione dei maggiori costi della funzione di emergenza e urgenza e, dall’altro, il mancato riconoscimento della produzione ambulatoriale effettivamente registrata nel 2019, essendo stato applicato il livello di finanziamento assegnato alla struttura nel 2015, maggiorato del 6%. Ha inoltre impugnato il decreto commissariale del 2019 nella parte in cui sarebbe stato interpretato come vincolante tale limite.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di legittimità. Ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e debitamente notificata alle altre parti, in conformità all’art. 84 c.p.a. e tenuto conto del principio dispositivo del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha compensato integralmente le spese di lite per eccezionali ragioni, considerate la definizione in rito della controversia e la natura degli interessi contrapposti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
La rinuncia al ricorso, intervenuta nel giudizio, ne determina l’estinzione ai sensi della disposizione richiamata.
art. 84 c.p.a.
Tale dichiarazione di rinuncia, infatti, non solo è stata depositata in atti, ma è anche stata debitamente notificata alle altre parti del giudizio in ossequio a quanto sancito dall’articolo 84 c.p.a.;
La dichiarazione di rinuncia deve essere depositata e notificata alle altre parti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adempiuto tale requisito.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in coerenza con il principio dispositivo del processo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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