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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-494/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023. — Ryanair DAC e Malta Air ltd. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Francia a favore di Air France e di Air France-KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 – Ricapitalizzazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Lesione sostanziale alla posizione del ricorrente sul mercato – Ricevibilità – Determinazione del beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un gruppo di società. — Causa T-494/21

Giurisprudenza europea62021TJ0494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che autorizzava la ricapitalizzazione di Air France e Air France-KLM nell’ambito della crisi COVID-19. Ha ritenuto che Ryanair fosse legittimata a contestare il merito della decisione perché la misura era idonea a pregiudicare in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. Nel merito, il Tribunale ha censurato la Commissione per avere escluso la KLM dal perimetro dei beneficiari, nonostante i forti legami intragruppo e il contesto economico-finanziario della misura.

Aiuti di Stato COVID-19: annullamento della decisione della Commissione che autorizzava la ricapitalizzazione di Air France e Air France-KLM per erronea individuazione dei beneficiari, in particolare per l’esclusione della KLM

La questione giuridica

Se le ricorrenti fossero legittimate ad agire anche per contestare il merito della decisione impugnata, per lesione sostanziale della loro posizione concorrenziale; e, nel merito, se la Commissione avesse correttamente individuato i beneficiari della misura di ricapitalizzazione, escludendo la KLM e le sue controllate dal perimetro del beneficio, nonché se tale errore inficiassе la valutazione di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo COVID-19.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato, un concorrente può impugnare nel merito una decisione di compatibilità se dimostra, in modo prima facie, che la misura è idonea a ledere in modo sostanziale la sua posizione sul mercato; tale legittimazione spetta alla Ryanair nel caso di specie. Inoltre, nell’ambito di un gruppo societario, la Commissione deve individuare correttamente il beneficiario dell’aiuto sulla base di una valutazione globale dei legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici, del quadro contrattuale e del contesto della misura: qui tali elementi non consentivano di escludere la KLM e le sue controllate dal novero dei beneficiari, cosicché la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione. Poiché l’erronea identificazione del beneficiario incide sull’intera analisi di necessità, adeguatezza e proporzionalità della ricapitalizzazione, la decisione è stata annullata senza esame degli altri motivi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (UE) 2017/1129
  • Regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958
  • Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19
  • Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Aiuti di Stato – ricapitalizzazione di Air France e Air France-KLM

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Ryanair DAC e Malta Air ltd. contro la decisione della Commissione del 5 aprile 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.59913 – Francia – COVID-19 – Ricapitalizzazione di Air France e di Air France-KLM. Il Tribunale, Ottava Sezione ampliata, esamina prima la ricevibilità del ricorso e poi, nel merito, la corretta individuazione dei beneficiari dell’aiuto nell’ambito di un gruppo societario multinazionale operante nel trasporto aereo.

Fatti e procedimento principale

La misura controversa consisteva in una ricapitalizzazione di importo totale pari a EUR 4 miliardi, articolata in una partecipazione al capitale della Repubblica francese fino a EUR 1 miliardo e nella conversione del prestito d’azionista già autorizzato con la precedente decisione Air France in uno strumento ibrido. La Commissione aveva ritenuto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo COVID-19, i sostegni concessi ad Air France, alla holding Air France-KLM e ad alcune controllate, escludendo però KLM e le sue controllate.

Le ricorrenti hanno contestato sia la ricevibilità del ricorso nel suo complesso sia la fondatezza della decisione, sostenendo in particolare che l’esclusione di KLM dal novero dei beneficiari fosse artificiosa e non coerente con la realtà economica e societaria del gruppo.

Ricevibilità e legittimazione ad agire

Il Tribunale ricorda che un concorrente è legittimato a contestare nel merito una decisione in materia di aiuti di Stato solo se dimostra che la misura è idonea a pregiudicare in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale sul mercato. Tale prova non richiede una definizione definitiva del mercato o delle quote di mercato, ma una dimostrazione prima facie di una lesione sostanziale.

Nel caso concreto, Ryanair ha provato di operare in concorrenza con Air France su un numero significativo di rotte da e per la Francia, di aver ampliato la propria presenza sul mercato francese e di trovarsi in una posizione relativamente forte rispetto ad Air France durante la crisi. Il Tribunale ha inoltre considerato intercambiabili, ai fini della valutazione preliminare, le rotte servite dagli aeroporti di Beauvais-Tillé, Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly. Da ciò ha tratto la conclusione che la misura poteva rafforzare Air France a danno di Ryanair e dunque incidere sostanzialmente sulla sua posizione concorrenziale.

Ne consegue che Ryanair è stata dichiarata legittimata a contestare il merito della decisione; per Malta Air il Tribunale ha ritenuto non necessario un esame autonomo della legittimazione, poiché uno dei ricorrenti era già legittimato in un ricorso unico.

Questione centrale: determinazione del beneficiario in un gruppo societario

Il primo motivo verteva sulla determinazione dei beneficiari dell’aiuto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui più entità giuridicamente distinte possono costituire un’unica unità economica ai fini degli aiuti di Stato. Per accertarlo occorre considerare, in modo globale, vari elementi: partecipazioni di controllo, legami organici, funzioni di coordinamento o di sostegno finanziario, integrazione commerciale ed economica, clausole contrattuali, tipo di misura e contesto in cui essa si inserisce.

Legami patrimoniali e organici nel gruppo Air France-KLM

Il Tribunale evidenzia che la holding Air France-KLM controllava integralmente Air France e deteneva una partecipazione di maggioranza molto elevata in KLM, insieme a rilevanti diritti economici e di voto. Dai documenti societari emergevano inoltre poteri di veto e di approvazione sulle decisioni strategiche, di bilancio, di investimento e di finanziamento, oltre a poteri sulla nomina e revoca dei dirigenti.

Sotto il profilo organico, il gruppo disponeva di organi misti con rappresentanti di alto livello delle diverse società, incaricati di coordinare investimenti, operazioni di flotta e gestione dei rischi. Ciò dimostrava una procedura decisionale centralizzata e un coordinamento strutturato all’interno del gruppo.

Legami funzionali e finanziari

Il Tribunale constata che la holding svolgeva funzioni strategiche e finanziarie rilevanti: coordinamento delle attività, supporto finanziario, controllo sugli investimenti e sulla gestione dei rischi, nonché ruolo nell’accesso ai mercati dei capitali. La misura stessa rafforzava la capacità del gruppo di finanziarsi e quindi incideva anche sulla capacità della holding di sostenere le controllate, incluse quelle del ramo KLM.

Il Tribunale osserva inoltre che il finanziamento della holding, le sue interazioni con le controllate e la sua capacità di raccogliere fondi erano parte integrante del funzionamento del gruppo, non meri rapporti contrattuali isolati. Tale integrazione finanziaria e gestionale sosteneva la tesi dell’unità economica.

Legami economici e cooperazione commerciale

Sul piano economico, erano presenti rapporti commerciali e accordi di ripartizione dei costi tra Air France e KLM, nonché attività in comune e sinergie operative. Il Tribunale richiama anche l’esempio del marchio Transavia, utilizzato da società diverse del gruppo, come ulteriore indice di cooperazione economica.

La Commissione aveva sostenuto che tali rapporti fossero a condizioni di mercato e che ciò escludesse ricadute del vantaggio su KLM; il Tribunale non ha accolto tale impostazione, ritenendo che il richiamo al principio di mercato non bastasse a escludere l’esistenza di un’unità economica, data la complessiva integrazione del gruppo.

Quadro contrattuale, strumenti specchio e impegni della Francia

La Commissione riteneva che il quadro contrattuale e gli impegni assunti dalla Repubblica francese assicurassero che il vantaggio fosse convogliato solo verso Air France. Il Tribunale ha però osservato che la misura era formalmente concessa alla holding Air France-KLM, poi trasmessa ad Air France tramite strumenti specchio, e che ciò non eliminava il rischio di benefici indiretti per KLM.

In particolare, la ricapitalizzazione della holding migliorava la sua situazione finanziaria, riduceva il rischio di insolvenza del gruppo e rafforzava la capacità della holding di sostenere le controllate e di raccogliere finanziamenti. Gli impegni di mercato e la clausola di recupero non erano sufficienti a neutralizzare questi effetti, anzi la previsione di recupero presso KLM mostrava che un trasferimento, anche indiretto, non era affatto escluso.

Differenza tra vantaggio indiretto ed effetti economici secondari

Il Tribunale distingue il vantaggio indiretto dai meri effetti economici secondari. Nel caso di specie, la holding non era un semplice intermediario passivo: essa era essa stessa beneficiaria della misura. Gli effetti prevedibili ex ante mostravano un vantaggio per il gruppo Air France-KLM nel suo insieme, con possibile beneficio anche per KLM, che andava oltre i normali effetti indiretti insiti in quasi ogni aiuto.

Errore manifesto di valutazione e annullamento

Alla luce di tutti gli elementi, il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’escludere KLM e le sue controllate dal novero dei beneficiari della misura. Poiché la corretta identificazione del beneficiario è presupposto necessario per verificare necessità, adeguatezza e proporzionalità dell’aiuto nel quadro dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo, tale errore ha inciso sull’intera analisi di compatibilità.

Per questo il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti.

Spese e rilievo finale

La Commissione è stata condannata alle spese, incluse quelle sostenute da Ryanair e Malta Air; gli intervenienti hanno sopportato le rispettive spese. Il Tribunale richiama infine l’obbligo di leale cooperazione ex articolo 4, paragrafo 3, TUE, osservando che Commissione e Stati membri devono coordinarsi in buona fede, specie quando aiuti paralleli riguardano entità appartenenti allo stesso gruppo operante in più Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoconcorrenzatrasporti aereipandemia covid-19società di gruppo

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