Cassazione Penale, Sentenza n. 00660/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/06/2025 che aveva confermato la custodia cautelare disposta il 23/05/2025 per i reati di cessione, detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p. Si contestava che Fernandez avrebbe ricevuto in custodia una pistola dal detenuto Lo Presti Vincenzo (mandamento di Porta Nuova), vendendola poi a Lo Giudice Vincenzo; arma ritrovata presso quest'ultimo. Le indagini si basavano su intercettazioni e captazioni ambientali (telefoni e colloqui in carcere): conversazioni del 26/11/2023, 1/12/2023 e 2/12/2023 che facevano riferimento al recupero/trasferimento di "qualcosa" e a un rumore metallico ritenuto compatibile con lo scarrellamento di una pistola, nonché scuse di Lo Giudice. La difesa contestava carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione/cessione/porto (assenza di riferimenti espliciti all'arma nelle intercettazioni) e l'assenza di elementi per ritenere la finalità di agevolare l'associazione mafiosa (art. 416‑bis.1 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte relativa alla sussistenza degli elementi di fatto a sostegno della misura cautelare (prima censura): ha ritenuto corretta e logica la valutazione del Tribunale sulle intercettazioni e sul quadro indiziario, confermando che la pronuncia cautelare si basa su una qualificata probabilità di colpevolezza e non su prova definitiva. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo in parte: ha annullato l'ordinanza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p., perché mancavano elementi specifici che dimostrassero che il ricorrente avesse agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa o fosse consapevole della finalità agevolatrice del coautore; la sola vicinanza a contesti malavitosi o riferimenti generici non erano sufficienti. Rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame esclusivamente sul punto dell'aggravante; il resto dell'ordinanza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod.pen.
L'aggravante della 'agevolazione mafiosa' ha natura soggettiva e riguarda i motivi a delinquere: si applica se l'autore del reato ha agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, o se il concorrente nel reato, pur non avendo tale movente, era consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe
art. 416-bis cod.pen.
Rilevazione normativa dell'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è richiamato come sfondo normativo per la valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1
Massime di principio
- Per misure cautelari fondate su intercettazioni, la Corte valuta la congruità logica della motivazione del giudice di merito ma non può rivedere direttamente gli accertamenti di fatto; il giudice di merito può fondare la cautela su una qualificata probabilità indiziaria.
- Un indizio tecnico (es. rumore metallico interpretato come 'scarrellamento' di pistola) può contribuire a un quadro indiziario idoneo alla cautela, ma non è necessariamente decisivo se isolato.
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. richiede elementi specifici relativi ai motivi e alla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa: generiche affermazioni di 'prossimità' a ambienti mafiosi o l'appartenenza di un coautore non sono sufficienti.
- La difesa dovrebbe mirare a evidenziare l'assenza di indicatori specifici della finalità mafiosa (es. ordini, ruoli, vantaggi per l'associazione, espressioni esplicite nelle conversazioni) per ottenere la rimozione dell'aggravante.
- L'accusa che intende far valere l'aggravante deve documentare con elementi concreti la finalità di agevolazione (comunicazioni esplicite, rapporti strutturati con soggetti mafiosi, vantaggi chiari per l'associazione), e non limitarsi a documentare contatti o scambi indistinti.
- In caso di annullamento parziale per motivazione insufficiente sull'aggravante, il provvedimento viene spesso rinviato al giudice di merito per un nuovo esame limitato alla specifica circostanza contestata.
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