Cassazione Penale, Sentenza n. 10051/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto (errore percettivo): i ricorrenti sostenevano che la Corte di Cassazione aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per mancato rispetto del requisito di autosufficienza in quanto la presunta traduzione giurata in lingua italiana della documentazione societaria in spagnolo non era stata allegata. I ricorrenti affermano invece che la traduzione era presente nel fascicolo sottoposto alla Suprema Corte (e che il Procuratore generale l'aveva richiamata), e che la mancata considerazione di tale traduzione ha impedito alla Corte di valutare la manifesta illogicita' della decisione di merito che aveva confermato la confisca degli importi trovati in loro possesso (euro 20.000 per Bisioli e euro 34.000 per Ferrero), importi ritenuti sproporzionati rispetto a guadagni e patrimonio.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non descrivesse un errore percettivo rimediabile con l'art. 625-bis ma contestasse la corretta applicazione del principio di autosufficienza del ricorso (valutazione di diritto): la traduzione non era stata allegata al ricorso e la semplice richiamazione nel testo non sostituisce l'allegazione richiesta. Quindi non si configura un errore di fatto nella percezione degli atti della Corte di cassazione, ma una questione di interpretazione e applicazione di regole processuali la cui eccezione non puo' essere sanata con il rimedio straordinario invocato. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (in via equitativa) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio e' limitato agli errori percettivi consistenti in svista o equivoco nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione; non e' applicabile per errori di interpretazione o di valutazione giuridica, né per mancate allegazioni formali che incidono sull'autosufficienza del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento nei confronti dei ricorrenti in caso di inammissibilita'; qui richiamata per condanna alle spese.
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Permette la presentazione di osservazioni/conclusioni da parte del Procuratore generale nel corso del procedimento; nel caso il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilita' e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave e ha fissato un importo equitativo.
Giurisprudenza: Sez. Un., Sentenza n. 16103/2002 (richiamata)
Sez. Un., sent. n. 16103 del 27/03/2002
Definisce i limiti dell'art. 625-bis: distingue errore percettivo (rimediabile) da errore di giudizio o di diritto (non rimediabile con il rito straordinario), chiarendo che l'errore percettivo puo' riguardare qualsiasi dato fattuale ma non i problemi di interpretazione giuridica.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis e' utilizzabile solo per correggere errori percettivi verificatisi nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbiano effettivamente influenzato la decisione; non serve a contestare valutazioni giuridiche o l'interpretazione di norme.
- L'autosufficienza del ricorso e' requisito fondamentale: i documenti essenziali richiamati nel motivo devono essere allegati; la mera indicazione o richiamo non sostituisce l'allegazione e puo' determinare l'inammissibilita'.
- Se la censura riguarda la mancata allegazione o un problema formale (es. mancanza di traduzione giurata), il rimedio non e' il ricorso per errore di fatto ma le impugnazioni ordinarie o la riassunzione/integrazione del ricorso nei termini e modi previsti dalla legge.
- In casi simili e' importante documentare in modo chiaro e provabile la presenza del documento nel fascicolo (ricevute, annotazioni di deposito, note di udienza) e, quando si tratta di atti in lingua straniera, allegare sempre la traduzione giurata per rispettare il principio di autosufficienza.
- La mancata osservanza dei requisiti formali puo' comportare non solo l'inammissibilita' ma anche condanne alle spese e il pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa grave.
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