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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna (25/10/2016, irrevocabile 15/12/2017) sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, che risulterebbe notificato solo al difensore di fiducia. Ha dedotto violazione degli artt. 462 e 175 c.p.p. per mancanza di prova della conoscenza effettiva del provvedimento, dichiarando di essere venuto a conoscenza del decreto solo in occasione della richiesta di cittadinanza/permesso di soggiorno.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso e negato la restituzione in termini. Ha ritenuto la notifica valida perché il ricorrente aveva eletto domicilio in Santeramo e, per impossibilità di notificare personalmente, l'atto è stato consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Ha inoltre considerato che l'affermazione di mancata conoscenza non era sufficientemente provata o allegata con elementi concreti (mancanza di rapporti dimostrati con il precedente difensore) e che l'omissione è imputabile a negligenza dell'interessato, non a caso fortuito o forza maggiore; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; utilizzata come riferimento al titolo di reato che ha dato luogo al decreto

  • art. 462 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione/opponeibilità dei provvedimenti; la contestazione riguardava la tempestività dell'opposizione rispetto al decreto penale

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini: il ricorrente deve allegare ragioni della mancata conoscenza dell'atto; il giudice verifica se vi sia effettiva conoscenza e può disporre la restituzione anche in caso di incertezza

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art.161 comma 1 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se la notifica non può essere eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato, l'atto può essere consegnato al difensore di fiducia; applicata per ritenere valida la notifica del decreto al difensore

  • art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67

    art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Modifica dell'art. 175 c.p.p.: ha inciso sull'onere del giudice di verificare l'effettiva conoscenza dell'atto e sulla possibilità di restituire il termine in presenza di incertezza sulla conoscenza

Massime di principio

  • Se il destinatario ha eletto domicilio e la notifica non è possibile presso tale domicilio, la consegna dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 c.p.p. è valida e non invalida la notificazione
  • La mera affermazione di non conoscenza del provvedimento, senza elementi concreti che ne dimostrino l'assenza di notifica o l'impossibilità di riceverla, è in genere insufficiente per ottenere la restituzione in termini
  • L'errore o l'omissione del difensore di fiducia non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore tale da giustificare la restituzione: l'errore professionale è normalmente imputabile alla parte salvo prova contraria
  • L'onere del ricorrente è di allegare le ragioni per cui non ha effettiva conoscenza dell'atto; il giudice deve verificare e può disporre la restituzione se residuano dubbi sulla conoscenza effettiva
  • In situazioni analoghe è utile documentare rapporti con il difensore, le comunicazioni ricevute o le ricerche effettuate per la notifica (es. attestazioni di irreperibilità), e dimostrare circostanze concrete che rendano probabile la mancata conoscenza del provvedimento

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