Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna (25/10/2016, irrevocabile 15/12/2017) sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, che risulterebbe notificato solo al difensore di fiducia. Ha dedotto violazione degli artt. 462 e 175 c.p.p. per mancanza di prova della conoscenza effettiva del provvedimento, dichiarando di essere venuto a conoscenza del decreto solo in occasione della richiesta di cittadinanza/permesso di soggiorno.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso e negato la restituzione in termini. Ha ritenuto la notifica valida perché il ricorrente aveva eletto domicilio in Santeramo e, per impossibilità di notificare personalmente, l'atto è stato consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Ha inoltre considerato che l'affermazione di mancata conoscenza non era sufficientemente provata o allegata con elementi concreti (mancanza di rapporti dimostrati con il precedente difensore) e che l'omissione è imputabile a negligenza dell'interessato, non a caso fortuito o forza maggiore; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; utilizzata come riferimento al titolo di reato che ha dato luogo al decreto
art. 462 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione/opponeibilità dei provvedimenti; la contestazione riguardava la tempestività dell'opposizione rispetto al decreto penale
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini: il ricorrente deve allegare ragioni della mancata conoscenza dell'atto; il giudice verifica se vi sia effettiva conoscenza e può disporre la restituzione anche in caso di incertezza
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art.161 comma 1 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che, se la notifica non può essere eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato, l'atto può essere consegnato al difensore di fiducia; applicata per ritenere valida la notifica del decreto al difensore
art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67
art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67
Modifica dell'art. 175 c.p.p.: ha inciso sull'onere del giudice di verificare l'effettiva conoscenza dell'atto e sulla possibilità di restituire il termine in presenza di incertezza sulla conoscenza
Massime di principio
- Se il destinatario ha eletto domicilio e la notifica non è possibile presso tale domicilio, la consegna dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 c.p.p. è valida e non invalida la notificazione
- La mera affermazione di non conoscenza del provvedimento, senza elementi concreti che ne dimostrino l'assenza di notifica o l'impossibilità di riceverla, è in genere insufficiente per ottenere la restituzione in termini
- L'errore o l'omissione del difensore di fiducia non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore tale da giustificare la restituzione: l'errore professionale è normalmente imputabile alla parte salvo prova contraria
- L'onere del ricorrente è di allegare le ragioni per cui non ha effettiva conoscenza dell'atto; il giudice deve verificare e può disporre la restituzione se residuano dubbi sulla conoscenza effettiva
- In situazioni analoghe è utile documentare rapporti con il difensore, le comunicazioni ricevute o le ricerche effettuate per la notifica (es. attestazioni di irreperibilità), e dimostrare circostanze concrete che rendano probabile la mancata conoscenza del provvedimento
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