Cassazione Penale, Sentenza n. 30602/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per riciclaggio di una autovettura rubata. Iavazzo deduce omissione, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della condotta materiale (confusione sul colore e sull'epoca dei passaggi di proprietà della Alfa Romeo 147) e all'elemento psicologico del reato (mancata prova della coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita). Inoltre lamenta omissione di motivazione circa la richiesta di riqualificazione in ricettazione. Simoncelli contesta la qualificazione in riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostiene di avere acquistato il veicolo "pulito" e chiede la derubricazione in ricettazione (art. 648 c.p.) con applicazione delle attenuanti previste dall'art. 163 c.p. e conseguente riduzione/condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" (decisioni di merito concordi) e ha ritenuto che le censure proposte contestino in realtà il giudizio di merito e la valutazione del materiale probatorio, non indicandosi un preciso vizio di diritto tale da soddisfare i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Si è osservato che le sentenze di merito avevano chiarito elementi chiave (es. il colore "grigio sterling" della vettura intestata alla Jolly Car s.a.s. e la posizione di Iavazzo quale possessore e mediatore) e avevano ricostruito il concorso di condotte tra i due imputati. Le richieste di derubricazione in ricettazione sono state considerate contestazioni di merito; la Corte ha quindi respinto i ricorsi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art.23 co.8
Richiamato come norma che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale; uso procedurale per lo svolgimento del processo di cassazione.
disp.att. cod.proc.pen., art.173-bis
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (riassunto ex art. 173-bis) con cui sono state illustrate le doglianze dei ricorrenti.
Codice penale, art.648-bis (riciclaggio)
Fondamento della contestazione penale: la Corte di merito ha ritenuto provata la ripulitura del veicolo rubato e la volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita; la Cassazione ha confermato che dalle motivazioni emerge la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Codice penale, art.648 (ricettazione)
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la richiesta costituisse censura di merito sulla valutazione probatoria e che la qualificazione in riciclaggio risultasse più coerente con la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito.
Codice penale, art.163
Invocato da uno dei ricorrenti per ottenere una riduzione di pena per il valore modesto o mancanza di profitto; la Corte non ha accolto la derubricazione/criteri di attenuazione in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito non suscettibile di essere rimessa in cassazione senza specifico vizio di diritto.
Codice di procedura penale, art.606 c.1 lett. b)
Richiamato per spiegare il criterio di ammissibilità: per ottenere l'esame in Cassazione occorre dedurre un errore di diritto o di sussunzione; le censure che limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove sono inammissibili.
Codice di procedura penale, art.616
Norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione è inammissibile quando il ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito senza indicare un preciso errore di diritto o di sussunzione; in tali casi occorre formulare il motivo come questione giuridica e non come diversa lettura del materiale probatorio.
- La cosiddetta "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) rende più difficile ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione: le decisioni di merito vengono lette congiuntamente e la concordanza rafforza la valutazione probatoria compiuta dai giudici.
- Le richieste di derubricazione (es. da riciclaggio a ricettazione) sono, di norma, questioni di merito riconducibili alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle circostanze; per essere esaminate in Cassazione devono evidenziare un errore di diritto o di applicazione normativa, non semplicemente una proposta alternativa di ricostruzione.
- Se si contesta la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) è fondamentale dimostrare una specifica contraddizione o lacuna nella motivazione dei giudici di merito, non limitandosi ad affermare che esistono alternative interpretative dei fatti.
- La difesa dovrebbe documentare puntualmente le discrepanze tra i fatti accertati e la fattispecie astratta invocata, esplicitando perché la sussunzione operata dai giudici sarebbe manifestamente erronea, altrimenti il motivo cadrà sotto la regola dell'inammissibilità per mera rivalutazione probatoria.
- Il rigetto per inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se emergono profili di colpa nella determinazione del ricorso, sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima della sua proposizione.
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