Cassazione Penale, Sentenza n. 35242/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca facoltativa (art. 240 cod. pen.). Il ricorrente denunciava che il Tribunale non aveva effettuato una valutazione concreta del nesso di "indispensabilità" o, più correttamente, della strumentalità della cosa rispetto al reato, omettendo di indicare le ragioni per cui l'autovettura e il telefono cellulare/schede SIM sarebbero stati imprescindibili per la commissione del furto contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha affermato che la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. non richiede un rapporto di causalità diretto e immediato, ma una "strumentalità in concreto" tra bene e reato, valutata in base alle caratteristiche del bene e alle modalità del fatto. Ha confermato che il Tribunale aveva fornito motivazione logica e coerente con riferimento all'autovettura (elementi probatori: controllo SDI che colloca il veicolo e i sospetti insieme, riprese dell'hotel del momento della fuga a bordo del veicolo, spostamenti dei correi con l'auto, ritrovamento del Rolex occultato nel baule), ritenendo quindi legittima la confisca dell'auto. Tuttavia, ha rilevato che il provvedimento non ha motivato specificamente la confisca del telefono cellulare e delle schede SIM; il generico rinvio non basta. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla confisca del telefono e delle SIM e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame su tale punto.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, codice penale
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato è una misura di sicurezza patrimoniale finalizzata a prevenire futuri reati. Non è richiesta l'indispensabilità assoluta dell'oggetto per l'esecuzione del reato, ma la sussistenza di una "strumentalità in concreto" tra la cosa e il reato, da motivare in relazione alle caratteristiche della cosa e alle modalità di esecuzione del fatto.
Giurisprudenza (indirizzi citati: orientamenti contrastanti e indirizzo intermedio)
La Corte ricorda diversi orientamenti: alcuni richiedono una connessione non episodica e strumentale; altri ammettono una mera utilità potenziale; il Collegio condivide e dà continuità a un indirizzo intermedio che richiede la valutazione della "strumentalità in concreto". I precedenti citati sono stati utilizzati per delineare il parametro ermeneutico applicabile.
Giurisprudenza su funzione preventiva della confisca (sentenze richiamate: Fortuna, Esposito, ecc.)
La confisca ha funzione preventiva: espropriare cose che, se lasciate al reo, mantengono l'attrattiva o la possibilità di reiterare il reato. Il giudice del merito deve dare motivazione congrua che colleghi concretamente il bene alla pericolosità o strumentalità rispetto alla commissione di ulteriori illeciti.
Massime di principio
- La confisca ex art. 240 c.p. va motivata sulla base di una "strumentalità in concreto" tra bene e reato; non è necessario dimostrare che il bene fosse assolutamente indispensabile per commettere il reato.
- La motivazione del giudice deve collegare specificamente le caratteristiche dell'oggetto e le circostanze del fatto (es. uso durante la fuga, ritrovamento di proventi o strumenti del reato, spostamenti) alla decisione di confiscare.
- Per beni come telefoni e SIM è necessario dimostrare concretamente l'uso o la funzione strumentale (es. chiamate, localizzazioni, messaggi, coordinamento) e non può bastare un generico richiamo alla strumentalità avanzata per altri oggetti (es. l'autovettura).
- Se la motivazione è insufficiente, la corte può annullare la confisca limitatamente agli oggetti per i quali manca il necessario nesso e rinviare il giudizio al merito per nuovo esame.
- Per la difesa: impugnare la confisca con doglianze specifiche sulla carenza di motivazione circa il nesso di strumentalità e chiedere la dismissione della misura se non provata la pericolosità o l'utilità concreta dell'oggetto per futuri reati.
- Per l'accusa: documentare e provare concretamente l'impiego dello specifico bene (registrazioni, immagini, ritrovamenti, dati di traffico o di localizzazione) per sostenere la sussistenza della strumentalità e della pericolosità preventiva.
- La valutazione è case-by-case: elementi come la presenza del bene sulla scena, il suo uso immediato per fuga o commettere il reato, il rinvenimento di proventi nascosti nel bene aumentano la probabilità che la confisca sia ritenuta legittima.
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