Sentenza n. 13974/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante estero per il sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, presentata il 3 luglio 2025. Ha sostenuto che il procedimento non fosse stato concluso entro il termine previsto dalla normativa generale e speciale, quantificato in complessivi 120 giorni, e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’intervenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha ritenuto applicabile il termine di cui all’art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, per un termine massimo complessivo di quattro mesi, pari a 120 giorni. Poiché tale termine era decorso senza una decisione espressa, il Tribunale ha accertato l’inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Fondamento dell’obbligo generale dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione dell’autorità competente, già individuata nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e oggi denominata Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Per accertare il silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo complessivo può quindi arrivare a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l’assegnazione, nella sentenza sul silenzio, di un termine giudiziale per provvedere più ampio di quello ordinariamente necessario, senza escludere l’obbligo dell’Amministrazione di adottare una decisione espressa.
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