Cassazione Civile, Ordinanza n. 05884/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso per la registrazione di una sentenza civile con cui il Tribunale aveva disposto la restituzione di somme indebitamente prelevate dal coniuge e la revoca per ingratitudine di una donazione avente ad oggetto una quota di comproprietà immobiliare. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel qualificare la pronuncia civile, perché avrebbe dovuto considerare anche la motivazione e non solo il dispositivo, da cui emergerebbe una condanna risarcitoria per fatto-reato, con conseguente applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986. Con il secondo motivo denunciava violazione della medesima norma tributaria, assumendo che anche una sentenza civile può essere ricondotta all'ipotesi di prenotazione a debito prevista per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione della CTR secondo cui, in presenza di conto corrente cointestato e comunione legale tra coniugi, non sarebbe stato accertabile l'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita; sosteneva invece che la disponibilità delle somme da parte del coniuge e l'accertata esclusiva proprietà delle somme in capo alla ricorrente integrassero anche il profilo oggettivo del reato ex art. 646 c.p. Il quarto motivo, relativo alla omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione della sentenza civile, è stato poi rinunciato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la sentenza civile oggetto di registrazione era stata correttamente letta dalla CTR non come condanna al risarcimento del danno, ma come decisione di restituzione di somme indebitamente sottratte e di revoca per ingratitudine della donazione; pertanto non ricorreva la fattispecie dell'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986. Ha inoltre precisato che tale norma richiede solo l'astratta configurabilità del reato e che, pur essendo applicabile anche a sentenze civili, il giudice di legittimità non può riqualificare i fatti alla base della sentenza registranda per attribuire ex post rilevanza penale alla vicenda, specie quando ciò implichi ulteriori accertamenti incompatibili con il giudizio tributario. Il quarto motivo è stato dichiarato rinunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
art. 132 c. 2 n. 4-5 c.p.c.
La censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva dato conto del contenuto della decisione civile, non limitandosi al solo dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare vizi di motivazione e omessa pronuncia, ma i motivi correlati sono stati respinti o rinunciati.
art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986
La norma sulla prenotazione a debito per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato richiede solo l'astratta configurabilità del reato, non il concreto accertamento penale; tuttavia nel caso concreto non era ravvisabile una vera condanna risarcitoria.
art. 7 L. n. 212/2000
Era invocato per l'omessa allegazione della sentenza civile all'avviso di liquidazione, ma il relativo motivo non è stato coltivato in cassazione perché rinunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro dei motivi di violazione di legge relativi alla qualificazione tributaria della sentenza civile e alla valutazione degli indizi.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Il giudice di legittimità ha escluso di poter riesaminare il materiale probatorio e sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo desumibile dagli indizi.
art. 646 c.p.
La ricorrente invocava l'appropriazione indebita come fatto costituente reato; la Corte ha negato di poter riqualificare in tal senso i fatti accertati dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso è stata rinunciata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La rinuncia al quarto motivo è stata reiterata nella memoria depositata ai sensi di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato il raddoppio/ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'agevolazione della prenotazione a debito per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato richiede soltanto che il fatto sia astrattamente riconducibile a un reato; non è necessario un previo accertamento penale.
- La qualificazione della sentenza civile ai fini tributari va compiuta valorizzando il contenuto complessivo del decisum, ma senza trasformare una decisione di restituzione o di altra natura in una sentenza risarcitoria se dalla pronuncia non emerge una vera condanna al risarcimento del danno.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito una nuova valutazione del materiale probatorio per riqualificare i fatti accertati dal giudice di merito e attribuire ex post rilevanza penale a una vicenda già definita in sede civile.
- L'applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986 non può fondarsi su mere ipotesi di reato che richiedano ulteriori accertamenti incompatibili con il giudizio tributario, come la verifica di presupposti soggettivi e condizioni di procedibilità del reato stesso.
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