Cassazione Penale, Sentenza n. 06554/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che, nel giudizio abbreviato, aveva condannato Angelo Lama per furto (artt. 624, 625 c.1 n.2 e 7 c.p.) ma aveva riconosciuto la circostanza attenuante della "speciale tenuità del danno" (art. 62 n.4 c.p.), ritenendola equivalente alle aggravanti. Il PG ha censurato tale riconoscimento perché la merce sottratta aveva valore non modesto (€ 508,30), consisteva in bottiglie di alcolici presumibilmente rivendibili, e l'imputato aveva plurimi precedenti specifici; inoltre ha sostenuto che la valutazione non poteva fondarsi sulla capacità economica della persona offesa (una nota catena di supermercati), posto che le condizioni economiche del danneggiato sono rilevanti solo in via sussidiaria e solo quando il danno sia oggettivamente quasi irrisorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo erronea l'applicazione dell'attenuante basata essenzialmente sulla capacità economica della persona offesa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'attenuante della "speciale tenuità" richiede un danno patrimoniale oggettivamente lievissimo o praticamente irrisorio; le condizioni economiche del soggetto passivo possono avere rilievo solo sussidiario per confermare una valutazione già oggettivamente di tenuità. Poiché nel caso concreto il valore della merce (oltre €500) non può considerarsi tale, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'art. 62 n.4 c.p. e ha rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Indica la fattispecie del furto, contestata all'imputato; la Corte si è pronunciata nel quadro dell'applicazione di tale norma.
Codice penale, art. 625, comma 1, n.2 e n.7
Aggravazioni previste per specifiche circostanze del furto (es. commesso con destrezza o in altro contesto previsto); il Tribunale le aveva contestate e ritenute equivalenti all'attenuante, ma la Cassazione ha esaminato la legittimità dell'equivalenza rispetto alla valutazione della tenuità del danno.
Codice penale, art. 62, n. 4
Disciplina la circostanza attenuante della "speciale tenuità" del fatto. La Corte ha chiarito che tale attenuante richiede un danno oggettivamente lievissimo e che il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo è sussidiario e utilizzabile solo per confermare una valutazione già oggettiva di irrilevanza del danno.
Codice di procedura penale, art. 443, comma 3
Stabilisce l'inappellabilità di talune sentenze (qui richiamata per motivare l'intervento della Procura generale con ricorso per cassazione).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Consente il ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale; la Procura generale ha invocato tale vizio contestando la valutazione giuridica della circostanza attenuante.
Massime di principio
- L'attenuante della "speciale tenuità" richiede un danno patrimoniale oggettivamente lievissimo o praticamente irrisorio; valori non modesti non la giustificano.
- Le condizioni economiche della persona offesa possono rilevare solo in via sussidiaria e unicamente per confermare una valutazione di tenuità già fondata sull'oggettiva entità del danno.
- Il valore intrinseco della cosa sottratta e gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dal danneggiato devono essere valutati complessivamente; beni non di prima necessità e destinati a rivendita favoriscono il rigetto dell'attenuante.
- Precedenti specifici dell'imputato e la natura della merce (es. beni commerciabili) sono elementi che possono precludere il riconoscimento della speciale tenuità.
- In caso di dubbio o di valore non chiaramente irrisorio, il giudice non deve basare il riconoscimento dell'attenuante sulla sola capacità economica della vittima ma effettuare una valutazione oggettiva del danno e dei suoi effetti.
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