Cassazione Penale, Ordinanza n. 33004/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma, non essendo stata incisa dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982. I motivi di ricorso riguardavano, in sintesi, il giudizio di responsabilità e la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate e valutate dai giudici di merito, e in parte del tutto generiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 31 l. n. 646 del 1982
È il reato per cui risulta pronunciata la condanna confermata in sede di legittimità, ma la Corte non ne affronta il merito; si limita a prenderne atto come dato della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera genericità dei motivi integra causa di inammissibilità quando le doglianze non individuano puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione censurata.
- In sede di legittimità non è sufficiente reiterare questioni di merito già decise: occorre una critica argomentata e specifica alla ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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