Cassazione Penale, Ordinanza n. 02108/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne. Secondo il ricorso, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i fatti erano riconducibili a un'unica controversia tra proprietari confinanti, elemento che, a dire della difesa, avrebbe dovuto indurre a ritenere i diversi episodi espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale prospettazione non era stata affatto ignorata dal giudice dell'esecuzione, il quale l'aveva espressamente esaminata e disattesa in modo non illogico, valorizzando soprattutto la notevole distanza temporale tra i fatti di condanna, commessi nell'arco di sette anni. In particolare, è stato ritenuto non plausibile che un intento unitario di difesa o recupero della proprietà potesse comprendere la previsione di reiterare, a distanza di anni, minacce, violazioni di domicilio e lesioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, poiché aveva correttamente escluso la continuazione tra i fatti in base alla distanza temporale e alla mancanza di elementi idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario sin dall'origine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per chiedere l'applicazione in executivis della disciplina della continuazione tra reati già oggetto di condanna; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento in assenza di elementi che dimostrino un medesimo disegno criminoso originario.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva non basta la mera riconducibilità dei fatti a un contesto relazionale o conflittuale comune: occorre che emerga la prova di un progetto criminoso unitario formato ab initio.
- La distanza temporale rilevante tra i diversi episodi di reato può costituire indice ostativo alla configurabilità del medesimo disegno criminoso, specie quando gli episodi siano distanziati di molti anni.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando si risolva nella riproposizione di una lettura alternativa del fatto già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito o dell'esecuzione, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che escluda la continuazione è legittima se fonda il diniego su elementi concreti, come la distanza cronologica tra i reati e l'insufficienza del movente comune a provare l'unitarietà originaria del programma criminoso.
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